Cassazione Civile, Ordinanza n. 24952/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un agente della riscossione aveva avviato un pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, nei confronti di un debitore, sulla base di crediti iscritti a ruolo per tributi erariali, contributi previdenziali e sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo l'incompetenza territoriale dell'ufficio procedente, la mancata notifica delle cartelle e la successiva prescrizione. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, qualificandola complessivamente come opposizione agli atti esecutivi. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi, ma il Collegio ha ritenuto assorbente il rilievo officioso della nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, poiché nel giudizio di merito non era stato evocato il terzo pignorato.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 102 c.p.c., in quanto nel giudizio di opposizione all'esecuzione/esecutiva relativo a pignoramento presso terzi non era stato chiamato in causa il terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario. Conseguentemente ha cassato la sentenza del Tribunale di Bergamo e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo e unico grado, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
Viene richiamato come base normativa del pignoramento presso terzi promosso dall'agente della riscossione.
art. 615 c.p.c.
È richiamato come uno dei rimedi azionati dal debitore tramite opposizione all'esecuzione.
art. 617 c.p.c.
È richiamato come uno dei rimedi azionati dal debitore tramite opposizione agli atti esecutivi.
art. 102 c.p.c.
La sua violazione determina la nullità della sentenza quando, nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a pignoramento presso terzi, non sia stato evocato il terzo pignorato, litisconsorte necessario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi all'adunanza.
art. 383, comma 3, c.p.c.
È richiamato quale base del rinvio al giudice di primo e unico grado dopo la cassazione.
art. 6 CEDU
È evocato come criterio coerente con un'interpretazione del contraddittorio che assicuri maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a un pignoramento presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato; la mancata partecipazione del terzo determina nullità della decisione per violazione del contraddittorio.
- Quando il giudice di legittimità rileva che il giudizio di merito si è svolto senza la presenza di un litisconsorte necessario, può cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
- Nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato non è un soggetto meramente eventuale, poiché ha un interesse almeno potenziale e sistematico a interloquire sull'esito dell'opposizione; per questo deve essere chiamato nel giudizio oppositivo.
- In presenza di più questioni prospettate con il ricorso, il rilievo officioso di una nullità processuale assorbente consente alla Corte di prescindere dall'esame dei singoli motivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24867/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24868/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24870/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24871/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24872/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →