Sentenza n. 10183/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del provvedimento -OMISSIS- emesso il -OMISSIS- dal Ministero dell'Interno e notificato all'interessato il -OMISSIS-, con cui era respinta la domanda di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera f della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in data 26.08.2015, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza fondato esclusivamente su una risalente notizia di reato, risalente al 2011, relativa a ipotesi di falso previste dagli artt. 480, 482 e 489 c.p. La notizia non aveva avuto seguito in un procedimento penale né in un accertamento positivo della responsabilità. Il ricorrente ha dedotto l'insufficienza della motivazione e il difetto di istruttoria, evidenziando il decorso di oltre nove anni e, secondo la prospettazione dedotta, il decorso del termine massimo di prescrizione dei reati contestati. In particolare, ha contestato che la sola denuncia potesse dimostrare la mancata integrazione nella comunità nazionale o l'inaffidabilità morale e civile, senza una valutazione attuale e complessiva del suo percorso di integrazione socio-economica.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il diniego fondato esclusivamente su una risalente notizia di reato priva di seguito processuale. L'ampiezza e la profondità della motivazione devono essere rapportate allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dei fatti rispetto alla domanda di cittadinanza. Una mera denuncia o comunicazione di notizia di reato richiede una motivazione più intensa rispetto a una sentenza penale, soprattutto se passata in giudicato. Nel caso concreto il Ministero si è limitato a valorizzare asetticamente il precedente di polizia, traendone la conseguenza della non compiuta integrazione e dell'inaffidabilità, senza spiegare la peculiare gravità del fatto, senza considerare la sua risalenza e senza inserirlo nel complessivo percorso di integrazione dello straniero. Sono stati quindi ravvisati difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana sulla cui base era stata presentata la domanda del ricorrente; la valutazione amministrativa della condotta penalmente rilevante costituisce uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
artt. 480, 482 e 489 c.p.
Individuano i reati di falso cui si riferiva la notizia di reato valorizzata dal Ministero, senza che il relativo procedimento fosse sfociato in un accertamento positivo della responsabilità.
artt. 157, 160 e 161 c.p.
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione al termine massimo di prescrizione dei reati contestati; il giudice li menziona nella ricostruzione della censura, senza fondare espressamente su di essi la ratio decidendi.
Massime di principio
- Il diniego di concessione della cittadinanza italiana non può essere motivato esclusivamente mediante il richiamo a una risalente denuncia o comunicazione di notizia di reato che non abbia avuto seguito processuale, in assenza di ulteriori elementi a carico del richiedente.
- L'obbligo motivazionale dell'Amministrazione in materia di cittadinanza deve essere graduato in relazione allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dei fatti rispetto alla domanda; una mera notizia di reato richiede una motivazione più ampia e intensa rispetto a una sentenza penale definitiva.
- La mera registrazione storica di una notizia di reato non consente di desumere automaticamente l'inaffidabilità morale o la mancata integrazione del richiedente: l'Amministrazione deve svolgere un autonomo e concreto vaglio critico della sua rilevanza attuale.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su fatti risalenti e non rilevanti sul piano penale, l'Amministrazione deve spiegare perché essi siano comunque ostativi al riconoscimento dello status illesae dignitatis morale e civile e deve considerarli nel complessivo percorso di integrazione socio-economica dello straniero.
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