Cassazione Civile, Ordinanza n. 27664/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, quale collaboratore di un'impresa familiare, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF versata per l'anno 2011 sostenendo di aver dichiarato gli utili imputati per trasparenza senza dedurre la propria quota del cd. sovraccosto ambientale agevolato (Tremonti-ambiente), inizialmente per incertezza interpretativa sull'applicabilità del beneficio all'impresa familiare e poi alla luce di successivi documenti di prassi favorevoli. L'amministrazione aveva opposto silenzio-diniego; la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, assumendo che la CTR si fosse limitata a un rinvio apodittico alla decisione di primo grado e a riferimenti oscuri a conteggi dell'Ufficio e a una pretesa autorizzazione ministeriale non sorretta da base normativa. Con il secondo motivo, in subordine, ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che spettava al contribuente provare sia l'an sia il quantum del beneficio fiscale e che tale prova non era stata fornita, neppure quanto ai presupposti tecnici degli impianti ad energia alternativa richiamati a fondamento dell'agevolazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente: pur contenendo formule grafiche, non rendeva percepibile il percorso decisorio, limitandosi a un generico richiamo alla sentenza di primo grado senza vero esame critico dei motivi di appello, e aggiungendo considerazioni prive di adeguato inquadramento normativo e fattuale o non pertinenti. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamato quale base dell'imputazione per trasparenza degli utili dell'impresa familiare
art. 6, commi 13 ss., L. 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato quale fonte del beneficio fiscale cd. Tremonti-ambiente oggetto dell'istanza di rimborso
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul contribuente
art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di prova nel processo tributario
art. 155, comma 4, c.p.c.
applicato per ritenere tempestiva la notificazione del ricorso, poiché il termine scadeva di sabato e si prorogava al lunedì successivo
Massime di principio
- Ricorre la nullità per motivazione apparente quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento effettivo della decisione e costringe l'interprete a supplire con congetture.
- Nel giudizio di appello non è sufficiente un generico richiamo alla decisione di primo grado: il giudice deve esprimere un autonomo processo deliberativo e confrontarsi criticamente con i motivi di gravame.
- Nel processo tributario, la mera affermazione della CTR circa l'avvenuta considerazione delle contestazioni dell'Ufficio non sana la mancanza di una motivazione effettiva e intellegibile sulla sussistenza dei presupposti del beneficio fiscale.
- Quando il primo motivo di ricorso investe validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, tale vizio assorbe le ulteriori censure che presuppongano la validità della decisione impugnata.
- La tempestività della notificazione del ricorso va valutata tenendo conto della proroga del termine quando la scadenza cada in giorno festivo o di sabato, secondo la disciplina processuale applicabile.
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