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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27664/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, quale collaboratore di un'impresa familiare, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF versata per l'anno 2011 sostenendo di aver dichiarato gli utili imputati per trasparenza senza dedurre la propria quota del cd. sovraccosto ambientale agevolato (Tremonti-ambiente), inizialmente per incertezza interpretativa sull'applicabilità del beneficio all'impresa familiare e poi alla luce di successivi documenti di prassi favorevoli. L'amministrazione aveva opposto silenzio-diniego; la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, assumendo che la CTR si fosse limitata a un rinvio apodittico alla decisione di primo grado e a riferimenti oscuri a conteggi dell'Ufficio e a una pretesa autorizzazione ministeriale non sorretta da base normativa. Con il secondo motivo, in subordine, ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che spettava al contribuente provare sia l'an sia il quantum del beneficio fiscale e che tale prova non era stata fornita, neppure quanto ai presupposti tecnici degli impianti ad energia alternativa richiamati a fondamento dell'agevolazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente: pur contenendo formule grafiche, non rendeva percepibile il percorso decisorio, limitandosi a un generico richiamo alla sentenza di primo grado senza vero esame critico dei motivi di appello, e aggiungendo considerazioni prive di adeguato inquadramento normativo e fattuale o non pertinenti. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamato quale base dell'imputazione per trasparenza degli utili dell'impresa familiare

  • art. 6, commi 13 ss., L. 23 dicembre 2000, n. 388

    richiamato quale fonte del beneficio fiscale cd. Tremonti-ambiente oggetto dell'istanza di rimborso

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sul contribuente

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di prova nel processo tributario

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    applicato per ritenere tempestiva la notificazione del ricorso, poiché il termine scadeva di sabato e si prorogava al lunedì successivo

Massime di principio

  • Ricorre la nullità per motivazione apparente quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento effettivo della decisione e costringe l'interprete a supplire con congetture.
  • Nel giudizio di appello non è sufficiente un generico richiamo alla decisione di primo grado: il giudice deve esprimere un autonomo processo deliberativo e confrontarsi criticamente con i motivi di gravame.
  • Nel processo tributario, la mera affermazione della CTR circa l'avvenuta considerazione delle contestazioni dell'Ufficio non sana la mancanza di una motivazione effettiva e intellegibile sulla sussistenza dei presupposti del beneficio fiscale.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe validamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, tale vizio assorbe le ulteriori censure che presuppongano la validità della decisione impugnata.
  • La tempestività della notificazione del ricorso va valutata tenendo conto della proroga del termine quando la scadenza cada in giorno festivo o di sabato, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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