Cassazione Penale, Sentenza n. 9791/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva respinto il riesame del sequestro preventivo e del decreto di perquisizione/sequestro informatico. Contestano la riferibilità e la confiscabilità delle somme sequestrate (conti correnti intestati alla "Confezioni Linda di Huang Ling Ling" e a Huang Lingling, nonché contante), deducendo che: a) la ditta era un'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. e pertanto non vi era una "testa di legno" né piena riconducibilità patrimoniale a Hu; b) molte somme erano confluite sui conti dopo la commissione/accertamento del reato e non dovevano essere considerate profitto accrescitivo; c) il sequestro impediva la prosecuzione dell'attività e l'adempimento della rateizzazione tributaria, dimostrando l'assenza del periculum in mora; d) il sequestro ha interessato anche conto personale di Huang senza riferibilità alle condotte contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e, in parte, manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; b) i ricorrenti non hanno adeguatamente devoluto tutte le doglianze al Tribunale del riesame, sicché molte censure non potevano essere valutate in Cassazione; c) quanto alla sostanza, il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione adeguata circa la disponibilità effettiva dei beni a favore di Hu (amministratore di fatto) e quindi la riferibilità delle somme; d) la giurisprudenza consente la confisca diretta di denaro anche se confluito successivamente sui conti, per la natura fungibile del denaro (Sez. U. 42415/2021 e seguenti), e comunque il sequestro era stato disposto anche per equivalente; e) l'eccezione relativa alla rateizzazione e all'assenza del periculum in mora non è stata dimostrata (la norma richiede che il debito sia effettivamente in corso di estinzione e i pagamenti siano regolari). Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la pretermissione di motivi e vizi di motivazione) e delimita l'ambito delle censure in Cassazione
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge (noibq: la Corte specifica i limiti di legittimità)
art. 324, comma 4, cod. proc. pen.
Consente di riservare i motivi in sede di riesame, ma la mancata esposizione dei motivi può avere effetti preclusivi sull'evoluzione del procedimento se le doglianze non sono poi devolute al giudice
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di decidere questioni "nuove" enunciate dal giudice di merito in modo imprevedibile, ma non è applicabile se le questioni non sono state preventivamente devolute
art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 87/2024)
"salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti"
Esclude il sequestro finalizzato alla confisca quando il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti, salvo il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale; onere di prova per il richiedente l'esclusione
art. 616 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'eventuale condanna alle spese
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente di aumentare la sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., facoltà esercitata nel caso concreto per determinare la sanzione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame di misure cautelari reali è ammesso molto limitatamente: solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali (assenza o apparente motivazione). Le censure meramente valutative o non devolute al giudice del riesame sono inammissibili.
- Se un bene è formalmente intestato a terzi, può comunque essere sequestrato/confiscato se è dimostrabile che esso si trova nella disponibilità di fatto dell'indagato (amministratore di fatto, testa di legno). La semplice costituzione di un'impresa familiare non esclude automaticamente la riferibilità dei beni all'indagato.
- La giurisprudenza consente la confisca diretta del denaro a titolo di profitto del reato anche quando somme lecite confluiscono successivamente sui conti dell'impresa: per la natura fungibile del denaro, è possibile identificare e confiscare valore corrispondente al profitto fino alla misura richiesta, e il sequestro può essere disposto anche per equivalente.
- L'eccezione fondata sulla rateizzazione tributaria può impedire il sequestro solo se il debito è effettivamente in corso di estinzione mediante piano di rateizzazione e il contribuente è in regola con i pagamenti; l'onere di prova spetta a chi invoca tale causa ostativa.
- Al difensore conviene devolvere chiaramente e per tempo al giudice del riesame tutte le doglianze che intende poi sostenere in Cassazione; questioni non sollevate in riesame difficilmente saranno esaminabili in sede di legittimità.
- Nelle situazioni simili, per chiedere il dissequestro mirato è utile: fornire documentazione probatoria puntuale sulla separazione patrimoniale, la provenienza lecita delle somme, il ruolo effettivo in azienda, e la concreta esecuzione/adempimento della rateizzazione tributaria (con ricevute di pagamento).
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