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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna del 29/07/2022 perché l'atto era sottoscritto dal solo difensore e mancava un specifico mandato ad impugnare conferito dall'imputato dopo l'emissione del decreto; il ricorrente censura l'applicazione delle norme introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art.581 commi 1-ter e 1-quater) all'opposizione a decreto penale, lamenta l'inosservanza della norma transitoria (art.89 comma 3 d.lgs.150/2022) e sostiene che il mandato specifico e l'elezione di domicilio potrebbero essere depositati anche dopo la proposizione dell'opposizione purché entro il termine per impugnare; rileva inoltre il deposito telematico (PdP) del mandato in data 8/03/2023.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso. La Corte ha affermato che l'opposizione a decreto penale è assimilabile agli strumenti di impugnazione ma conserva caratteri autonomi e peculiari tali da escludere l'applicazione, per incompatibilità letterale e funzionale, delle nuove disposizioni dell'art.581 commi 1-ter e 1-quater (introdotte dal d.lgs. n.150/2022) riguardanti l'onere del mandato specifico rivolto all'imputato proceduto in sua assenza. Ha inoltre rilevato che la norma transitoria (art.89) si riferisce alle impugnazioni di sentenze e non estende l'obbligo alle opposizioni a decreti penali precedenti alla riforma; infine ha precisato che il deposito tramite PdP non è valido per atti non espressamente indicati dalla normativa sul deposito telematico.

Norme richiamate

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Regola la disciplina dell'opposizione al decreto penale di condanna; la Corte rileva che l'art.461 modificato non richiama l'art.581 e, per lettera e funzione, è incompatibile con l'applicazione dei requisiti di quest'ultimo relativi alle impugnazioni di secondo grado.

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    Le disposizioni introducono oneri specifici (mandato ad impugnare in capo all'imputato proceduto in sua assenza) riferiti alla fase del secondo grado; la Corte ritiene tali oneri non applicabili all'opposizione a decreto penale di condanna per incompatibilità funzionale e letterale.

  • art. 89 d.lgs. n. 150/2022

    "per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"

    La norma transitoria limita l'applicazione degli adempimenti di cui all'art.581 alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; la Corte sottolinea che questa regola è testualmente riferita alle impugnazioni di sentenze e non può essere estesa all'opposizione a decreto penale qui controversa.

  • art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nel motivo di impugnazione come possibile fonte di incompatibilità con la disciplina dell'opposizione; la Corte osserva che la disciplina del termine e della sanzione processuale per l'opposizione è contenuta in art.461 e non si mutua automaticamente la disciplina delle impugnazioni di grado.

  • art. 582 e art. 583 cod. proc. pen.

    Citati come esempi delle forme ordinarie di impugnazione (presentazione per mezzo di incaricato, servizio postale) che, quando compatibili, possono trovare applicazione analogica all'opposizione, fermo restando la peculiare natura di quest'ultima.

  • art. 24 D.L. 28/10/2020 n.137 (convertito) e d.m. 13/01/2021

    Regolamentano l'uso del portale di deposito degli atti penali (PdP); la Corte afferma che il PdP è utilizzabile solo per gli atti espressamente indicati da tali disposizioni e non per atti diversi, per cui il deposito del mandato tramite PdP non può essere automaticamente considerato valido se non previsto.

  • art. 571 comma 3 cod. proc. pen. (richiamato argomentativamente)

    Richiamato dal ricorrente per analogia in ordine alla possibilità di depositi successivi; la Corte non ritiene che la giurisprudenza su tale norma autorizzi l'applicazione delle nuove preclusioni previste dall'art.581 all'opposizione.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Rilevato nella motivazione in relazione al principio di tassatività delle impugnazioni, che impedisce di estendere meccanismi tipici delle impugnazioni di grado all'atto oppositivo se incompatibili.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la differenza funzionale rispetto all'appello (divieto di reformatio in pejus in appello) e per evidenziare le differenze tra opposizione e impugnazioni ordinarie.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nella discussione sull'eventuale assimilazione della disciplina dell'opposizione a quella delle sentenze; la Corte sottolinea però la necessità di non intaccare la tassatività delle impugnazioni prevista dal codice.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (es. lett. c); indicata quale base formale dei motivi dedotti nel ricorso.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto penale di condanna è assimilabile alle impugnazioni ordinarie ma mantiene caratteristiche autonome: perciò non tutte le regole introdotte per il secondo grado di giudizio sono automaticamente applicabili all'opposizione.
  • Le disposizioni dell'art.581 commi 1-ter e 1-quater (onere del mandato specifico per l'imputato proceduto in sua assenza) non si applicano all'opposizione a decreto penale quando risultano incompatibili per funzione o per lettera con la disciplina speciale dell'opposizione (art.461).
  • La norma transitoria (art.89 d.lgs.150/2022) limita l'applicazione degli adempimenti alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma e non estende automaticamente tali oneri alle opposizioni a decreti penali anteriori alla riforma.
  • Il deposito telematico tramite PdP è valido solo per gli atti espressamente previsti dalla normativa che disciplina il PdP; non può essere invocato per sanare automaticamente mancanze formali non previste tra gli atti abilitati.
  • Quando si impugna un decreto penale è necessario verificare la specifica natura dell'atto oppositivo e applicare le norme sulle impugnazioni solo nella misura in cui risultino compatibili con la disciplina speciale dell'opposizione; in caso di dubbio, va privilegiata l'interpretazione che consenta la preservazione del diritto di difesa e dell'accesso al giudice.

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