Cassazione Civile, Ordinanza n. 18309/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di indennizzo assicurativo per il furto di un'autovettura avvenuto il 30 dicembre 2001. Il giudice di appello, pur riconoscendo la legittimazione dell'attore e la prova del furto, ha liquidato un importo inferiore a quello richiesto, valorizzando il fatto che il veicolo, al momento della prima acquisizione nella catena traslativa, risultava usato e incidentato. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1908 e 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto determinare l'indennizzo sul valore commerciale del bene e avrebbe trascurato le prove del ricondizionamento del veicolo, tra cui testimonianze, documenti fotografici e un verbale di contravvenzione che, a suo dire, dimostrava la rimessa in circolazione del mezzo; con il secondo ha reiterato le medesime censure, lamentando che il danno non fosse stato calcolato in base al reale valore di acquisto del bene desumibile dal certificato cronologico del P.R.A., ma sulla base di una transazione ritenuta non correttamente valorizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rivalutazione del merito, operazioni precluse in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la doglianza sull'art. 115 c.p.c. non era ammissibile perché non denunciava l'uso di prove inesistenti o il mancato rispetto della regola di giudizio, ma contestava l'apprezzamento delle prove; quella sull'art. 116 c.p.c. era inammissibile perché non indicava una violazione del criterio legale di valutazione, ma solo un preteso cattivo esercizio del prudente apprezzamento; la censura sull'art. 2697 c.c. era parimenti inidonea, perché non si contestava l'erroneo riparto dell'onere della prova, bensì la valutazione delle prove; la censura sull'art. 1908 c.c. non evidenziava un errore di sussunzione su una fattispecie incontroversa, ma un dissenso sulla ricostruzione dei fatti; infine, l'omesso esame del ricondizionamento del veicolo non era configurabile, poiché la Corte territoriale aveva esaminato la circostanza ed era giunta a escluderne la prova. La società resistente è risultata vittoriosa, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
iuxta alligata et probata partium
La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non voler osservare la regola di decisione sulle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti; non quando si contesti il mero apprezzamento delle risultanze probatorie.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione delle prove in assenza di deroga legale, oppure valuta con prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime; non se si lamenta soltanto un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
La violazione sussiste solo se l'onere probatorio è stato attribuito alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la valutazione delle prove offerte.
art. 1908 c.c.
La violazione di legge richiede un errore nell'interpretazione della norma astratta; l'erronea ricognizione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze di causa attiene invece al merito ed è insindacabile in cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
Le doglianze formalmente incardinate su violazione di legge o omesso esame non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto; il sindacato di legittimità resta limitato ai vizi effettivi di legge o, nei ristretti limiti del n. 5, ai deficit motivazionali rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è uno strumento per rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia errato il riparto dell'onere della prova; se la censura riguarda la credibilità o il peso delle prove, il vizio non è di legge ma di valutazione del fatto.
- Il vizio di cui all'art. 1908 c.c. non può essere invocato per contestare la ricostruzione concreta del valore del bene effettuata dal giudice di merito sulla base delle prove, ma solo per denunciare un'erronea interpretazione della regola giuridica applicabile all'indennizzo.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato preso in considerazione dal giudice, ancorché valutato come non provato; in tal caso la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione.
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