Cassazione Penale, Ordinanza n. 04469/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla motivazione della sentenza di appello, confermativa della condanna, e ha giudicato correttamente motivata l'applicazione della recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso non evidenziavano manifeste illogicità nella motivazione della decisione di merito, la quale era stata ritenuta coerente con la sentenza del Tribunale e fondata su pertinenti massime di अनुभवienza. Il ricorso investiva anche il trattamento sanzionatorio in punto recidiva, ma la Corte ha ritenuto corretta la sua applicazione, non limitata al mero richiamo ai precedenti penali, poiché il nuovo fatto risultava in linea con i precedenti specifici e indice di rinnovata pericolosità, essendo stato realizzato utilizzando l'abitazione come luogo di spaccio di sostanze stupefacenti.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta legittimamente applicata perché motivata non solo sui precedenti penali, ma anche sulla consonanza del nuovo reato con i precedenti specifici e sulla rinnovata pericolosità desunta dalle modalità della condotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure non idonee a evidenziare manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
- La conferma della condanna in sede di merito è insindacabile in cassazione se la motivazione risulta coerente e sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche, specie quando i giudici di appello si pongano in linea con la decisione di primo grado.
- La recidiva può essere applicata validamente se il giudice non si limita a valorizzare i precedenti penali, ma esplicita il nesso tra precedenti specifici e nuovo reato, ricavando elementi di rinnovata pericolosità dalla concreta modalità della condotta.
- L'utilizzo dell'abitazione come luogo di spaccio può costituire elemento sintomatico di una maggiore pericolosità e giustificare il riconoscimento della recidiva, ove tale dato sia puntualmente valorizzato nella motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04430/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04438/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04440/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04441/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04442/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04443/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →