Sentenza del 09/06/2020 n. 10977 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva notificato a G.V. tre avvisi di accertamento ICI per le annualità 2000-2002, fondati su rendite catastali definitive relative a immobili situati a Roma. Il contribuente sosteneva che le rendite non gli fossero mai state notificate e che, ai sensi dell’art. 74 della legge n. 342/2000 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, non potessero produrre effetti nei suoi confronti prima della notifica. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso; la CTR aveva invece accolto l’appello del Comune. In Cassazione G.V. ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per inesistenza della notifica dell’appello; violazione delle norme sull’efficacia delle rendite catastali; vizio di motivazione sull’applicabilità delle rendite agli anni precedenti. La Corte ha deciso il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e cassato la sentenza della CTR. La ricevuta di ritorno dell’appello era priva delle sottoscrizioni del destinatario e dell’incaricato e non descriveva le operazioni di consegna: mancavano quindi gli elementi essenziali per riconoscere una notificazione compiuta. La successiva conoscenza dell’appello da parte del contribuente, che aveva chiesto il rinvio dell’udienza, non poteva sanare l’inesistenza della notifica, sanabile solo nei casi di nullità. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile l’appello del Comune, lasciando fermo l’esito favorevole al contribuente ottenuto in primo grado; non ha esaminato nel merito le contestazioni sulle rendite catastali. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato il Comune a rifondere le spese di cassazione, liquidate in 510 euro oltre rimborso forfettario e accessori.
Norme richiamate
Ne consegue che l'istanza, non valutata dal decidente, con la quale l'appellato chiedeva alla adita Commissione regionale il differimento dell'udienza di trattazione, - domanda che dimostra che il contribuente era venuto a conoscenza dell'atto di appello solo in data 16 gennaio 2012 e, dunque tardivamente - non avrebbe dunque mai potuto, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., sanare l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, giacchè solo le ipotesi di nullità dell'atto sono sanabili per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione tempestiva della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).
Il raggiungimento dello scopo può sanare una notificazione nulla, ma non una notificazione inesistente per mancanza degli elementi essenziali; la conoscenza di fatto dell’appello e la richiesta di rinvio non suppliscono alla mancata consegna ritualmente documentata.
Massime di principio
- Una notificazione è inesistente quando manca un elemento costitutivo essenziale che impedisce di riconoscere l’attività come notificazione, in particolare quando non risulta una consegna dell’atto o un altro esito positivo previsto dalla legge. Le difformità che non eliminano tali elementi ricadono invece, di regola, nella nullità.
- La notificazione inesistente non è sanata dalla conoscenza di fatto dell’atto né dalla comparizione o da un’istanza presentata tardivamente: la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera per la nullità, non per l’inesistenza.
- Se la notifica dell’appello è inesistente, il gravame non può essere reso ammissibile rinnovando la notificazione con effetto sanante retroattivo; va dichiarato inammissibile.
- Quando la cassazione accoglie una questione processuale che rende inammissibile l’appello, le ulteriori censure sul merito restano assorbite e non costituiscono una decisione sostanziale sulla controversia.
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