Cassazione Penale, Ordinanza n. 15362/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Dalla decisione emerge che i fatti riguardano la detenzione contestuale di cocaina e hashish, ritenuta non riferibile a uso personale ma destinata alla cessione a terzi. Con il primo motivo la difesa ha contestato, sotto forma di vizio di legittimità, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, sostenendo in sostanza che la sostanza fosse per uso personale. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha dedotto l'ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. La Cassazione ha ritenuto che le censure attaccassero in realtà valutazioni di merito già sorrette da motivazione congrua e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non sindacabili in sede di legittimità le doglianze che miravano a una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo sulla destinazione alla cessione della sostanza stupefacente, sulla gravità del fatto e sulla personalità negativa dell'imputato. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale e della non menzione, fondato su elementi quali la gravità del fatto, l'inserimento nel circuito dello spaccio e l'assenza di lecita attività lavorativa. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata al fatto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ritenuta integrata dalla destinazione della sostanza alla cessione a terzi.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando elementi ostativi di preponderante rilevanza, senza necessità di rispondere a ogni singola deduzione difensiva; è sufficiente un giudizio di disvalore sulla personalità dell'imputato.
art. 133 c.p.
Utilizzato per fondare il giudizio di commisurazione della pena e la prognosi sfavorevole in ordine alla futura commissione di reati.
art. 125 c.p.p.
Richiamato implicitamente come parametro della motivazione congrua e non illogica della sentenza di merito, che rende insindacabile la rivalutazione in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di legittimità, mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
- In tema di stupefacenti, la contestuale detenzione di sostanze di diversa qualità, unita all'assenza di elementi idonei a provare l'uso personale, può legittimare la conclusione che la sostanza fosse destinata alla cessione a terzi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice individua elementi ostativi di preponderante rilevanza, anche con riferimento ai precedenti e alla personalità dell'imputato, senza dover confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
- La determinazione della pena e il diniego dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione sono insindacabili in cassazione quando siano sorretti da una motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica, fondata sui criteri dell'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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