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Ordinanza

Ordinanza n. 290/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) Determinazione del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi del Comune di Eboli n. 600 del 21.04.2026 (Reg. Sett. n. 18 del 21.04.2026), recante «Aggiudicazione efficace a favore dell’Operatore Economico» Ge.Fi.L. S.p.A., comunicata a CNF a mezzo PEC del 22.04.2026 con nota a firma del RUP, dott. Cosimo Marmora, e pubblicata nel portale di gara in data 29.4.2026 (doc. 1); 2) Verbali di gara n. 1 del 28.11.2025 e n. 2 del 10.12.2025, di verifica della documentazione amministrativa; n. 3 del 19.12.2025, di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; n. 4 del 30.01.2026, relativo alla valutazione dell’offerta tecnica; n. 5 del 30.01.2026, relativo alla valutazione dell’offerta economica e alla formazione della graduatoria (doc. 2); 3) la nota del RUP del Comune di Eboli prot. del 22.04.2026 di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 90, c. 1, d.lgs. n. 36/2023 (doc. 3); 4) la nota di riscontro alla istanza di annullamento in autotutela proposta da CNF, del RUP, prot. 21138 del 21.5.2026 (doc. 13); 5) per quanto occorrer possa, ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito alla ricorrente, tra cui il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, le determinazioni della CUC «Sele-Picentini», nonché ogni atto in genere inerente alla procedura di gara, ancorché non specificamente indicato; B) per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicataria, ai sensi degli artt. 121-122 c.p.a., con consequenziale subentro della ricorrente nella titolarità del contratto ai sensi dell’art. 124, c. 1, c.p.a.; C) in subordine, qualora il subentro non risulti possibile, per la condanna delle Amministrazioni resistenti, in via solidale, al risarcimento del danno per equivalente, da liquidarsi in separato giudizio o in corso di causa, anche in via equitativa.

Giustizia amministrativa202601085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito la valutazione delle censure articolate nel ricorso. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, considerando la durata dell'affidamento e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la prevalenza delle esigenze rappresentate dall'ente locale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace della procedura di gara a favore dell'impresa aggiudicataria, unitamente ai verbali di gara e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un'impresa concorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'aggiudicazione efficace disposta dal Comune di Eboli in favore dell'impresa aggiudicataria, nonché i verbali relativi alla verifica della documentazione amministrativa, all'apertura e valutazione delle offerte tecniche, alla valutazione delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dell'aggiudicazione, il diniego di autotutela e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali, inclusi quelli relativi alla nomina della commissione giudicatrice e alla procedura gestita dalla centrale unica di committenza. La ricorrente ha domandato anche la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro nel rapporto contrattuale o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio le singole censure di merito, la cui valutazione è stata riservata alla fase di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato sul difetto del periculum in mora e sul bilanciamento degli interessi.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

  • artt. 121-122 c.p.a.

    Richiamati nella domanda subordinata relativa alla declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto.

  • art. 124, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nella domanda di subentro della ricorrente nel contratto.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare del giudizio sugli atti di gara, la sospensione può essere negata quando non sia dimostrato un periculum in mora concreto e attuale, anche se la valutazione delle censure di legittimità è riservata al merito.
  • Ai fini del periculum in mora, il giudice può considerare la durata dell'affidamento oggetto della gara e comparare il pregiudizio prospettato dal concorrente con le esigenze operative dell'ente locale.
  • Il bilanciamento cautelare degli interessi può condurre al rigetto della sospensione quando prevalgano le esigenze rappresentate dall'amministrazione, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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