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Sentenza

Sentenza n. 1666/2026 - Torino, Sezione 3

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.606,41 comprensivi di spese ed oneri di legge PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ALL'ESECUZIONE dei suddetti titoli con conseguente pagamento degli importi dovuto oltre interessi e rivalutazione, come meglio descritti e calcolati nello specifico.

Giustizia amministrativa202600676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento di compensi professionali distratti in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1054 del 2024 e n. 1033 del 2024, passate in giudicato e ritualmente notificate, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento complessivo di euro 1.606,41 per compensi professionali in suo favore quale difensore distrattario. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, ha domandato l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese del giudizio. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nelle sentenze, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e relativa decorrenza devono essere verificati secondo il giudicato e gli artt. 1283 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 60 giorni per l'esecuzione e senza compenso, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto. Gli atti sono stati trasmessi alla Segreteria per l'inoltro alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il ricorso per ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro; nel caso concreto il termine era decorso.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare interessi legali e di mora, nonché decorrenza e misura delle somme dovute, in conformità al titolo giudiziale e alle disposizioni di legge applicabili.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze del giudice del lavoro.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese di lite, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanni un'amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare l'inadempimento e ordinare il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo, senza attribuire costitutivamente un credito diverso o ulteriore rispetto a quello riconosciuto nel giudicato.
  • La quantificazione prospettata dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi, decorrenza e accessori devono essere determinati in concreto sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili.
  • È legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'ottemperanza; il commissario può adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione e, quando agisce nell'ambito dei propri compiti istituzionali, non ha diritto a uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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