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Ordinanza

Ordinanza n. 366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza, n. 6852 del 4 dicembre 2025, resa tra le parti, concernente la mancata retrodatazione del diploma relativo al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023.

Giustizia amministrativa202509633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro la mancata retrodatazione del diploma relativo al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello cautelare è stato proposto contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli effetti della mancata retrodatazione del diploma conseguito nell'ambito del corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2020-2023. Dal testo non emergono in dettaglio le singole censure di legittimità dedotte, ma il Consiglio di Stato rileva che i relativi profili potranno essere esaminati compiutamente nella fase di merito. La parte appellante ha prospettato, in sede cautelare, un pregiudizio connesso alla mancata retrodatazione del diploma, anche in relazione alla propria maternità.

La decisione

Il Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., ha respinto l'appello cautelare e confermato, in sostanza, la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Il Collegio ha ritenuto insussistente, allo stato, il danno grave e irreparabile necessario per la concessione della tutela cautelare, osservando che trovano comunque applicazione gli istituti posti a tutela della maternità. Le censure relative alla legittimità della mancata retrodatazione non sono state definite nel merito, perché potranno essere esaminate compiutamente nella successiva fase di merito. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare al Consiglio di Stato; nel caso concreto l'appello è stato respinto per l'insussistenza, allo stato, di un danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare in appello richiede la sussistenza di un danno grave e irreparabile; quando tale requisito non risulta configurabile allo stato degli atti, l'appello cautelare deve essere respinto, anche se le censure di legittimità possono conservare rilievo per la decisione di merito.
  • La presenza di istituti normativi specificamente destinati alla tutela della maternità può escludere, nella fase cautelare, la configurabilità di un danno grave e irreparabile derivante dagli effetti dell'atto amministrativo contestato.
  • Il giudice cautelare può non definire compiutamente i profili di illegittimità dedotti quando ritenga insussistente il periculum in mora, rinviandone l'esame alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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