Sentenza n. 4828/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 5 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 5 ottobre 2025 per il rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la richiesta. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento richiesto per il 15 dicembre 2025. Tale attività ha comportato l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto e ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in considerazione dell’elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, non più necessaria a seguito dell’attivazione del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare e formalizzare un’istanza amministrativa può integrare l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Quando l’amministrazione provvede nelle more del giudizio sul silenzio e soddisfa integralmente la pretesa azionata, non occorre accertare nel merito l’illegittimità del silenzio né impartire un ordine di provvedere o nominare un commissario ad acta.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell’istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento dell’amministrazione, qualora essa si sia attivata in tempi ragionevoli tenendo conto del carico eccezionale di istanze.
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