Cassazione Penale, Sentenza n. 1648/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Roma nei confronti di Salvati Antonio per concussione (e per la prima dazione riqualificata in corruzione ai sensi dell'art. 319 c.p. in primo grado). I motivi denunciati sostengono violazioni di legge e carenze di motivazione: in particolare contestano la valutazione della credibilità della persona offesa (Saverio Rea), l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. alle sue dichiarazioni, la valutazione di contraddizioni rispetto alle dichiarazioni dei finanzieri e di altri testi (es. Paolo Fallone, Laura De Blasis, Federica Di Santo), l'inattendibilità di testi come la madre della persona offesa, e la mancata correlazione tra contatti telefonici, pagamenti e assunzioni in cooperativa. In sintesi, il ricorso mira a ribaltare l'assoluzione sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato nella valutazione probatoria e giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto chiave (applicazione dell'art. 192 c.p.p. alle dichiarazioni della persona offesa) la Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura: la Corte di appello ha correttamente richiamato l'orientamento secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e attendibili intrinsecamente, fondare una condanna, ma richiedono un apprezzamento particolarmente rigoroso; nella specie l'appello ha motivato l'esistenza di plurime contraddizioni e l'assenza di riscontri esterni tali da escludere i dubbi sulla attendibilità di Rea. Le altre censure sono state considerate, in massima parte, contestazioni di valutazione dei fatti e quindi inammissibili in cassazione perché non dimostrano vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o violazioni di legge tali da imporre diversa decisione. Pertanto l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello è confermata e il ricorso del Procuratore generale non ha avuto successo.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen. (corruzione)
Il primo grado aveva riqualificato la prima dazione come corruzione; la Corte d'appello ha ritenuto che la prova della corruzione non fosse sufficiente perché fondata prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa la cui attendibilità è stata valutata carente.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte di cassazione ha riaffermato che le regole dell'art. 192, comma 3 c.p.p. non si applicano automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; tuttavia tali dichiarazioni possono fondare una condanna solo se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono verificate con motivazione rigorosa. Nel caso la Corte d'appello ha correttamente richiesto riscontri esterni a causa di contraddizioni.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi del ricorso in cassazione; la Corte ha ricostruito i motivi in conformità a tale disposizione.
art. 512 cod. proc. pen.
Riferimento all'acquisizione di sommarie informazioni come elemento istruttorio ritenuto dal giudice di merito nel valutare la congruità delle dichiarazioni di alcuni testi.
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (giurisprudenza)
Principio di legittimità citato: le dichiarazioni della persona offesa possono, se credibili e attendibili, fondare la responsabilità penale, ma richiedono una verifica più penetrante e, se la persona offesa è parte civile, può essere opportuno il riscontro con altri elementi.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (giurisprudenza)
Principio richiamato sulla limitazione del sindacato della Cassazione: non è consentita una nuova valutazione delle prove salvo che non emerga una mancanza o manifesta illogicità della motivazione o vizi essenziali tali da imporre diversa conclusione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna solo se il giudice valuta positivamente e con motivazione rigorosa la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; contraddizioni rilevanti impongono la ricerca di riscontri esterni.
- La Corte d'appello può riformare una condanna di primo grado se ritiene che la prova sia insufficiente o viziata; la riqualificazione dei fatti (es. da concussione a corruzione o viceversa) deve poggiare su elementi probatori solidi.
- In Cassazione non è ammessa una mera rivalutazione della prova: le censure devono evidenziare vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o errori di diritto, non semplici divergenze interpretative dei fatti.
- Per sostenere in modo efficace in giudizio reati fondati su testimonianze chiave (persona offesa o teste), è strategico raccogliere riscontri documentali e oggettivi (movimenti bancari, ricevute, intercettazioni, corrispondenze, registrazioni di contatti telefonici) che corroborino il racconto.
- Quando si impugna in Cassazione una sentenza di merito basata su valutazioni di credibilità, il ricorso deve mirare a dimostrare lacune logiche o giuridiche della motivazione, non semplicemente a proporre una diversa ricostruzione fattuale.
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