Sentenza del 10/03/2020 n. 6705 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. L'Agenzia delle Entrate aveva attribuito alla cabina di trasformazione elettrica ubicata lungo l'autostrada la categoria D/1 con rendita di Euro 2.088,00, mentre la società aveva dichiarato con DOCFA la categoria E/1 con rendita di Euro 1.606,00. In cassazione l'Avvocatura generale dello Stato denunciava violazione e falsa applicazione di norme in materia di classamento (R.D.L. 1939 n.652 art.5; D.P.R. 1949 n.1142 artt.8 e 40; D.M. 1998 n.28 art.2) sostenendo che ai fini del classamento rilevano le caratteristiche costruttive e impiantistiche dell'immobile considerate in sé e che la cabina, come dichiarata nel DOCFA, costituirebbe unità immobiliare autonoma; inoltre si richiamava il D.L. 3 ottobre 2006 n.262, art.2 comma 40, per sostenere che gli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale sono esclusi dalle categorie E e che la Commissione avrebbe operato un'interpretazione analogica illegittima.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Avvocatura generale dello Stato. Ha ritenuto che il motivo di impugnazione riguardasse la qualificazione giuridica e non l'accertamento fattuale (la cabina è pacificamente individuata). Ha escluso l'uso di interpretazioni analogiche illegittime e ha affermato che la cabina di trasformazione, per ubicazione, caratteristiche strutturali e funzione (fornitura di energia per illuminazione e apparati dell'infrastruttura autostradale), è priva di autonomia funzionale e reddituale rispetto all'autostrada. Ne consegue che la cabina costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" ricompresa nel gruppo E delle categorie catastali e non può essere considerata autonomo cespite produttore di reddito. Per tali ragioni la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata confermata e il ricorso è stato respinto; le spese di giudizio sono compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 5
Si considera unità immobiliare urbana, ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sè stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio
Definisce il concetto di unità immobiliare e individua la capacità di produrre reddito proprio quale criterio per escludere la qualificazione in categorie particolari (E) se sussiste autonomia reddituale.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40
che rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente
Affina la nozione di unità immobiliare richiedendo anche il parametro dell'uso locale come indice di indipendenza: se l'immobile è considerato cespite indipendente, può avere autonomia ai fini catastali.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8, comma 2
Richiamato nella contestazione dell'Avvocatura generale per il divieto di includere nelle categorie E immobili con autonomia funzionale e reddituale; la Corte ha escluso che il caso di specie violasse tale norma, ritenendo assente l'autonomia.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40 (conv. L. 24 novembre 2006, n. 286)
nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/... non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale
Limita l'ambito delle categorie E escludendo immobili che presentino autonomia funzionale e reddituale; la norma è stata applicata dalla Corte per verificare la mancanza di autonomia della cabina e quindi la sua permanenza nel gruppo E.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Richiamato dalla ricorrente per affermare che rilevano le caratteristiche costruttive e impiantistiche in sé; la Corte ha però sottolineato che, oltre alle caratteristiche fisiche, rileva la funzione e la capacità di autonomia reddituale effettiva.
Art. 14 Preleggi
La ricorrente denunciava uso illegittimo dell'interpretazione analogica vietata dall'art. 14; la Corte ha ritenuto la questione mal posta perché non si trattava di applicazione di norme tributarie di esenzione/agevolazione né l'operato del giudice di merito ha costituito applicazione analogica proibita.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2006
Richiamata dalla Commissione regionale per sostenere che rientrano nelle categorie E gli immobili o porzioni utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto erogante il servizio pubblico per l'esercizio della propria attività; utilizzata altresì come elemento interpretativo di supporto alla qualificazione della cabina.
Massime di principio
- La qualificazione catastale dipende dalla funzione reale e dalla capacità di produrre un reddito proprio: un manufatto privo di autonomia reddituale e funzionale rispetto all'opera principale va considerato parte integrante destinata a particolari esigenze e può rientrare nel gruppo E.
- La mera dichiarazione DOCFA che rappresenti l'unità come autonoma non è determinante se i fatti (ubicazione, funzione, caratteristiche strutturali e destinazione reale) dimostrano l'assenza di autonomia funzionale e reddituale.
- Il D.L. 262/2006 esclude dalle categorie E gli immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale; pertanto la verifica concretamente fattuale di autonomia è decisiva e il classamento deve tenere conto di tale verifica.
- Il divieto di uso dell'interpretazione analogica (art. 14 Preleggi) non opera quando la questione riguarda la qualificazione giuridica fondandosi su criteri funzionali e reddituali; non si può invocare il divieto se il giudice di merito non ha esteso per analogia misure agevolative.
- In contenziosi di classamento il criterio centrale è l'accertamento della capacità dell'immobile di essere un cespite indipendente secondo l'uso locale; se questa capacità manca, l'immobile può essere qualificato come unità a destinazione particolare.
- In assenza di precedenti di legittimità specifici, le spese possono essere compensate quando la questione presenta novità giuridica ragionevole.
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