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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47623/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Galimberti è stato ritenuto responsabile della violazione del divieto imposto con provvedimento questorile (DASPO n. 95039/2/2015 emesso dal Questore di Bergamo il 29/05/2018) per essersi il 13/03/2021 recato nelle immediate vicinanze dello stadio di Terni partecipando a una manifestazione di incitamento a favore della squadra della Ternana e per aver acceso e usato un fumogeno (torcia bengala) che poi ha lasciato cadere a terra. In primo e secondo grado gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, i reati unificati e applicata la riduzione prevista per il rito, con condanna a 6 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa. In Cassazione il ricorrente ha dedotto (1) che il DASPO fosse stato annullato dal TAR (sentenza 12/07/2022) e pertanto non poteva ritenersi violato, e che i giudici penali avrebbero dovuto disapplicare il provvedimento; (2) che la torcia fosse detenuta in occasione di un evento festoso senza rischio per l'ordine pubblico (anche in ragione delle restrizioni COVID che impedivano le trasferte dei tifosi ospiti) e dunque non rientrasse nella fattispecie di cui all'art. 6 ter della legge 401/1989.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) il controllo di legittimità sull'atto amministrativo (DASPO) spetta al giudice nella fase di convalida (GIP) e che il giudice penale non procede d'ufficio a sindacare la legittimità del provvedimento amministrativo non contestata tempestivamente; (b) la sentenza del TAR prodotta dalla difesa non risultava dimostrata come passata in giudicato e quindi non poteva produrre effetto nel processo penale; (c) la qualificazione del bengala come artifizio pirotecnico pericoloso è conforme alla giurisprudenza di legittimità e la relazione tra manifestazione sportiva e possesso/accensione del fumogeno giustifica la sussistenza della fattispecie di pericolo prevista dagli artt. 6 e 6-ter della legge 401/1989. Conseguentemente la condanna di merito resta efficace (pena di 6 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa), e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (disciplina delle manifestazioni sportive)

    art. 6, commi 1 e 6; art. 6-ter

    Il possesso e l'accensione di artifizi pirotecnici (es. torcia bengala) in occasione di manifestazioni sportive rientrano nella fattispecie di pericolo prevista dagli artt. 6 e 6-ter e possono integrare reato anche come reato di pericolo indiretto/preventivo. Il provvedimento questorile che impone il divieto di accesso conserva efficacia fino a eventuale declaratoria di illegittimità definitiva.

  • Legge 27 luglio 1865, n. 2248

    Il ricorrente ha richiamato questa norma in relazione alla disciplina degli artifici pirotecnici; la Corte però non ha ritenuto che l'argomentazione difensiva escludesse la sussistenza del reato ricollegabile all'art. 6-ter della legge 401/1989.

  • Codice di procedura penale

    Art. 585 c.p.p. richiamato in relazione ai motivi nuovi non introdotti in appello; art. 129 c.p.p. (obbligo di rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità) non obbligava la Corte territoriale a rilevare la causa di non punibilità derivante dalla pronuncia amministrativa non dimostrata come irrevocabile.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000 (riferimento per la quantificazione della somma alla Cassa delle ammende)

    La Corte di legittimità ha ritenuto opportuno, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, irrogare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata sulla base dei criteri richiamati dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo (es. DASPO) conserva efficacia fino a quando non sia dichiarata la sua illegittimità con sentenza definitiva: nel processo penale non è possibile disapplicarlo se la decisione amministrativa favorevole non è passata in giudicato e non è stata tempestivamente dedotta nei gradi procedurali competenti.
  • Il sindacato sulla legittimità dell'atto del questore spetta primariamente alla fase di convalida dinanzi al GIP; eccezioni non proposte in quella sede o non accolte diventano difficilmente utilizzabili in fase di cognizione successiva.
  • La sentenza favorevole del TAR può incidere sul processo penale solo se risultano provati il contenuto della pronuncia e la sua irrevocabilità (passaggio in giudicato); senza tale prova la pronuncia amministrativa non produce immediati effetti estintivi nel processo penale.
  • Il possesso e l'accensione di torce bengala e altri artifizi pirotecnici in occasione di eventi sportivi può integrare la fattispecie di pericolo prevista dagli artt. 6 e 6-ter della legge 401/1989 anche se l'atto non è sfociato in violenza diretta: si tratta di tutela preventiva del pericolo.
  • Se si intende far valere l'illegittimità di un provvedimento amministrativo che legittima l'incriminazione, è necessario sollevare e documentare tali censure nelle fasi processuali opportune (convalida dal GIP, dibattimento/appello) e acquisire la prova della definitività dell'eventuale pronuncia amministrativa favorevole.

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