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Sentenza

Sentenza n. 441/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 39/2025 del Tribunale di Bologna.

Giustizia amministrativa202501656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 39/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna. Dal testo risulta che la pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 maggio 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha inoltre chiesto una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire entro i successivi novanta giorni il commissario ad acta, nominato fin d'ora nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La richiesta di penalità di mora è stata respinta: la sentenza civile da eseguire aveva già riconosciuto interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 dalla mora al saldo, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori. Il ricorso è stato quindi accolto quanto all'ordine di esecuzione e respinto quanto alla penalità di mora, con esito complessivo di accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, alla luce delle somme già riconosciute nel titolo da eseguire a titolo di interessi o rivalutazione, non risulti necessaria o equa.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo

    La sentenza del giudice ordinario aveva già previsto interessi legali o rivalutazione monetaria dalla mora al saldo; tale previsione è stata ritenuta dal TAR equa anche ai fini della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo, con detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile come misura conseguente all'eventuale ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire riconosca già interessi legali o rivalutazione monetaria dalla mora al saldo e tale previsione sia ritenuta equa e sufficiente nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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