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Ordinanza

Ordinanza n. 3947/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro del 17 settembre 2024, n. 748.

Giustizia amministrativa202504259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 748 del 17 settembre 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, depositando a sostegno della domanda il solo dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Milano della quale chiede l'esecuzione. Il giudice ha rilevato che, ai fini della verifica dell'esatto contenuto del giudicato e degli obblighi conformativi gravanti sull'amministrazione, è necessaria la produzione della copia integrale della sentenza, corredata dall'attestazione del suo passaggio in giudicato.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare nel fascicolo del giudizio la copia integrale della sentenza indicata in epigrafe e la relativa attestazione di passaggio in giudicato. Il deposito deve essere effettuato entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza né sono state regolate le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza al giudicato.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Impone, nel giudizio di ottemperanza, la documentazione necessaria a comprovare il giudicato e consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori necessari; nel caso concreto ha giustificato la richiesta della copia integrale della sentenza e dell'attestazione di passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il deposito del solo dispositivo della sentenza non è sufficiente quando occorra verificare l'esatto contenuto del giudicato e degli obblighi gravanti sull'amministrazione; il ricorrente deve produrre la copia integrale della pronuncia e l'attestazione del suo passaggio in giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può disporre un termine perentorio per l'acquisizione della documentazione indispensabile alla verifica dell'esistenza e della portata del giudicato, rinviando la trattazione della domanda all'esito dell'incombente istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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