Cassazione Civile, Ordinanza n. 20688/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per passività derivanti da pregressi rapporti di finanziamento. I debitori hanno proposto opposizione, rigettata in primo grado e poi in appello. In cassazione hanno articolato tre motivi: 1) nullità del contratto di finanziamento per omessa indicazione dell'ISC/TAEG, assumendo che tale indicatore, essendo tra le condizioni economiche da riportare nel foglio informativo, dovesse essere inserito anche nel contratto e la sua omissione comportasse nullità ex art. 117 TUB e art. 1418 c.c.; 2) violazione dell'onere della prova per la mancata produzione del contratto di conto corrente, sostenendo che le somme anticipate confluissero sul conto e che senza il relativo contratto non fosse dimostrata la debenza delle somme; 3) nullità della garanzia prestata perché conforme al modello ABI sanzionato per intesa anticoncorrenziale, deducendo che la clausolistica censurata dalla Banca d'Italia dovesse travolgere anche la garanzia in causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che l'orientamento consolidato esclude che l'ISC/TAEG sia una condizione economica la cui omissione determini nullità del contratto di finanziamento, trattandosi di mero indicatore informativo; può semmai rilevare sul piano della responsabilità contrattuale o precontrattuale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché mirava a una nuova valutazione del merito senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, secondo cui il credito discendeva dal contratto di finanziamento prodotto in atti e il conto era solo di appoggio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la sentenza impugnata aveva qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia, qualificazione non censurata; inoltre il provvedimento Banca d'Italia sull'intesa anticoncorrenziale riguardava le fideiussioni omnibus e non il diverso schema del contratto autonomo di garanzia. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB)
l'ISC/TAEG non rientra tra i tassi, prezzi e condizioni la cui mancata indicazione scritta comporta nullità e sostituzione automatica; ha funzione meramente informativa
art. 1418, comma 1, c.c.
invocato per la nullità del contratto, ma non applicabile alla mera omissione dell'ISC/TAEG
art. 2697 c.c.
il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione di merito e tendeva a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti
art. 2 l. 10 ottobre 1990, n. 287
la censura sulla nullità per intesa anticoncorrenziale non può estendersi automaticamente a un contratto autonomo di garanzia, poiché il provvedimento sanzionatorio riguardava le fideiussioni omnibus
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché conforme a orientamento consolidato della Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'omessa indicazione dell'ISC/TAEG in un contratto di finanziamento non determina nullità del negozio, poiché tale indicatore ha natura meramente informativa e non costituisce una condizione economica essenziale da inserire a pena di nullità nel testo contrattuale.
- La violazione delle regole di trasparenza nella indicazione dell'ISC/TAEG può, al più, fondare una responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'intermediario, ma non la nullità del contratto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già esaminate nel merito.
- La nullità delle clausole di fideiussione omnibus colpite da un provvedimento dell'autorità antitrust non si estende automaticamente a un contratto autonomo di garanzia, trattandosi di schema negoziale distinto e non sovrapponibile in via automatica.
- Quando il giudice di merito qualifica il rapporto come contratto autonomo di garanzia e tale qualificazione non viene censurata, la doglianza che pretenda di applicare la disciplina della fideiussione è priva di decisività.
Come è indicizzato
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