Sentenza n. 1021/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti richiesti con la istanza del 11 dicembre 2025 e per la conseguente condanna del Comune di Taranto ad esibire i documenti richiesti consegnandone copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale dell’11 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per accertare l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata al Comune di Taranto e ottenere la consegna in copia dei documenti richiesti. Nel corso del giudizio il Comune si è costituito dichiarando che era intervenuto il discarico del credito fiscale al quale si riferiva l’istanza di accesso. Successivamente entrambe le parti hanno dato atto della cessazione della materia del contendere, alla luce delle vicende sopravvenute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo provata l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato mediante il giudizio di accesso. La sopravvenuta adozione del provvedimento di discarico del credito fiscale ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla richiesta di accesso, cui il ricorrente ha rinunciato. Le spese di lite sono state compensate, poiché il giudizio si è concluso in ragione dell’intervento in autotutela dell’amministrazione sul credito sottostante alla richiesta di accesso e non per il successivo riscontro all’istanza di accesso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato dal ricorrente per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego e l’esibizione della documentazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche quando il venir meno dell’interesse dipenda da un provvedimento amministrativo sopravvenuto diverso dal successivo riscontro formale all’istanza di accesso.
- Le spese di lite possono essere compensate quando il giudizio di accesso si conclude per effetto di un intervento in autotutela dell’amministrazione sul rapporto o sul credito sottostante alla richiesta, anziché per l’effettiva esibizione dei documenti richiesti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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