Sentenza n. 255/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - della determina R.G. n. 65 del 5 febbraio 2025- R.I. N. 26 del 5.2.2025, avente ad oggetto “Determina di conclusione del procedimento ai sensi degli artt. 2 ss della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Annullamento d’ufficio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.2441 e s.m.i.”, con cui il Responsabile P.O. Giuseppe Ciancio dell’Area Tecnica ha disposto “Di dare atto, pertanto, di dover provvedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 del permesso di costruire n. 83/23 a nome del sig. Caronte Nicola”; - nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione di verifica compatibilità urbanistica n. 19612 del 16 febbraio 2024 e della nota prot. n. 19636 del 2024 con cui è stato dato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 83 del 18 dicembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune ha annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il permesso di costruire rilasciato il 18 dicembre 2023. Ha dedotto: la violazione dell'art. 21-nonies, per l'adozione dell'autotutela oltre il termine di dodici mesi e in assenza degli ulteriori presupposti di legge; la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché le osservazioni presentate sarebbero state richiamate solo formalmente e non confutate nel merito; il difetto di motivazione; nonché la legittimità sostanziale del permesso di costruire annullato. Il Comune ha sostenuto, tra l'altro, che la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe determinato una parentesi sospensiva del termine per l'esercizio dell'autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la determina comunale. Ha ritenuto dirimente il primo motivo, assorbendo gli ulteriori motivi. Il permesso di costruire era stato rilasciato il 18 dicembre 2023, mentre l'annullamento d'ufficio era stato adottato il 5 febbraio 2025, oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il superamento del termine è stato giudicato inescusabile: l'amministrazione avrebbe dovuto conoscere tempestivamente la sentenza della Corte costituzionale, pubblicata nel febbraio 2023, relativa alla proroga delle misure del cosiddetto Piano Casa, e non risultava alcuna falsa rappresentazione della realtà da parte del ricorrente. Il Collegio ha ribadito la natura perentoria del termine e ha escluso che la comunicazione di avvio del procedimento potesse sospenderne il decorso, poiché l'art. 21-nonies non prevede tale sospensione e l'art. 10-bis si riferisce al provvedimento di primo grado. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre a quanto già liquidato nella fase cautelare, al rimborso del contributo unificato, alle spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti autorizzativi è perentorio; il suo superamento è illegittimo salvo le ipotesi previste dalla legge, tra cui la falsa rappresentazione della realtà. La comunicazione di avvio del procedimento non sospende il decorso del termine.
art. 10-bis l. 241/1990
La disciplina del preavviso di rigetto è riferita al provvedimento di primo grado e non consente di ricavare una sospensione del termine previsto per l'annullamento d'ufficio.
art. 3, comma 1, Cost.
Richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato sulla perentorietà del termine in materia di interessi sensibili.
art. 9, commi 1 e 2, Cost.
Richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale concernente l'annullamento d'ufficio di provvedimenti incidenti sulla tutela del patrimonio storico e artistico.
art. 97, comma 2, Cost.
Richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale sulla disciplina del termine per l'autotutela.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato nel riferimento alla questione di legittimità costituzionale sulla disciplina del termine per l'autotutela.
Massime di principio
- Il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti autorizzativi ha natura perentoria; l'adozione dell'atto oltre tale termine determina l'illegittimità dell'autotutela, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- Il superamento del termine per l'annullamento d'ufficio non è giustificabile quando l'amministrazione avrebbe potuto conoscere tempestivamente il fatto o la norma posta a fondamento dell'autotutela e non risulti una falsa rappresentazione della realtà imputabile al privato.
- La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio non determina una sospensione o una parentesi sospensiva del termine previsto dall'art. 21-nonies, poiché tale effetto non è previsto dalla disposizione e non può essere ricavato dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- L'azione amministrativa di annullamento d'ufficio deve essere esercitata entro il termine legale, sicché la tardività dell'autotutela è sufficiente a determinare l'annullamento del provvedimento senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi che non arrecherebbero al ricorrente un'utilità ulteriore.
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