Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1605/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. La decisione non contiene una pronuncia sulla legittimità dell'ordinanza di sgombero né sui motivi di ricorso, poiché la rinuncia ha determinato la definizione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione dell'accordo tra le parti e della mancata opposizione del Comune.

TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero per la riconsegna di immobili di proprietà comunale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di sgombero avente a oggetto la riconsegna di immobili di proprietà del Comune situati in Piazzale di Punta Sabbioni – Via Fausta n. 5, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, riferendo l'avvio di interlocuzioni con il Comune per individuare una soluzione condivisa della vicenda, con spese compensate; il Comune ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata dopo avere sentito le parti nella camera di consiglio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è necessario dare atto dell’intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.

    La rinuncia al ricorso è l'atto processuale posto a fondamento dell'estinzione dichiarata dal giudice.

  • art. 85 c.p.a.

    rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.

    La disciplina processuale della rinuncia e della relativa definizione del giudizio è stata applicata con l'adesione dell'amministrazione resistente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente proposta e non ostacolata dalla parte resistente, comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.
  • La mancata opposizione della parte resistente alla rinuncia, unitamente a un accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, può integrare un giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.