Sentenza n. 1605/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. La decisione non contiene una pronuncia sulla legittimità dell'ordinanza di sgombero né sui motivi di ricorso, poiché la rinuncia ha determinato la definizione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione dell'accordo tra le parti e della mancata opposizione del Comune.
Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero per la riconsegna di immobili di proprietà comunale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di sgombero avente a oggetto la riconsegna di immobili di proprietà del Comune situati in Piazzale di Punta Sabbioni – Via Fausta n. 5, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, riferendo l'avvio di interlocuzioni con il Comune per individuare una soluzione condivisa della vicenda, con spese compensate; il Comune ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata dopo avere sentito le parti nella camera di consiglio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
è necessario dare atto dell’intervenuta estinzione del giudizio per rinuncia
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.
La rinuncia al ricorso è l'atto processuale posto a fondamento dell'estinzione dichiarata dal giudice.
art. 85 c.p.a.
rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.
La disciplina processuale della rinuncia e della relativa definizione del giudizio è stata applicata con l'adesione dell'amministrazione resistente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente proposta e non ostacolata dalla parte resistente, comporta la definizione del giudizio mediante dichiarazione di estinzione, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.
- La mancata opposizione della parte resistente alla rinuncia, unitamente a un accordo tra le parti sulla regolazione delle spese, può integrare un giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite.
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