Cassazione Civile, Ordinanza n. 11404/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 28 maggio 2009, nella quale, secondo l’attore, oltre a una promessa di vendita di un appartamento era contenuto anche un patto di prelazione avente ad oggetto l’intero edificio sito in Milano, via Gratosoglio n. 99, alle stesse condizioni economiche di vendita di volta in volta stabilite. L’acquirente sosteneva che i proprietari avessero poi venduto a terzi varie unità immobiliari dello stesso compendio in violazione della prelazione, chiedendo il risarcimento del danno quantificato come differenza tra prezzo di rivendita ai terzi e prezzo che avrebbe dovuto essergli riservato, oltre spese di ristrutturazione. In primo grado la domanda veniva respinta; in appello l’attore lamentava: 1) che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto venuto meno il patto di prelazione perché non riprodotto nel definitivo del 28 luglio 2009; 2) che non vi fosse alcuna rinuncia alla prelazione, anche perché altre porzioni erano state successivamente offerte in vendita in attuazione del patto; 3) che fosse stata erroneamente esclusa la quantificazione del danno e la conseguente ammissione della c.t.u. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: la prima, secondo cui il patto di prelazione aveva perso efficacia non essendo stato ripreso nel contratto definitivo né in un atto scritto separato e coevo; la seconda, secondo cui comunque non vi era stata violazione perché la prelazione riguardava l’intero edificio, mentre gli atti contestati avevano ad oggetto singoli immobili dello stabile diverso indicato come via Gratosoglio n. 99/A. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché una volta escluso l’an debeatur non era più rilevante la critica alla mancata c.t.u. sul quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso: ha dichiarato inammissibili i motivi primo e secondo perché diretti solo contro una delle due rationes decidendi autonome poste a base della decisione di merito, lasciando intatta l’altra; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse, essendo stato negato in radice il diritto al risarcimento. Conseguentemente ha confermato la sentenza d’appello, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi erano formalmente proposti per violazione di legge, ma sono stati ritenuti inammissibili perché non aggredivano tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l’impugnazione che colpisca solo una delle basi decisorie è inammissibile.
- La causa petendi alternativa o subordinata esaminata dal giudice di merito non è un mero obiter dictum se costituisce una distinta ratio decidendi idonea a reggere autonomamente la decisione.
- Se il diritto alla prestazione o al risarcimento è escluso in radice sull’an debeatur, diventa privo di interesse ogni motivo che contesti soltanto la quantificazione del danno o l’ammissione di prove dirette al quantum.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile se non si confronta con tutte le autonome argomentazioni giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata.
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