Sentenza del 20/09/2019 n. 5181 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Solidarietà - Mancato versamento delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto - Responsabilità solidale del sostituito - Esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la responsabilità solidale del sostituito in sede di riscossione, poiché il sostituto aveva operato le ritenute d'acconto e il mancato adempimento riguardava esclusivamente il successivo versamento delle somme trattenute. La decisione è conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 10378/2019.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di considerare il soggetto sostituito solidalmente responsabile per il mancato versamento, da parte del sostituto d'imposta, delle somme che quest'ultimo aveva già assoggettato a ritenuta d'acconto. La questione è stata risolta interpretando l'art. 35 del DPR n. 602/1973 nel senso che la responsabilità solidale del sostituito opera solo quando il sostituto non abbia effettuato le ritenute previste dalla legge, non quando le abbia effettuate ma abbia poi omesso di versarle all'erario.
Norme richiamate
La responsabilità solidale tra sostituto e sostituito è condizionata al fatto che il sostituto non abbia effettuato le ritenute.
La responsabilità solidale del sostituito sussiste soltanto in caso di omessa effettuazione delle ritenute da parte del sostituto. Se invece le ritenute sono state regolarmente operate ma non versate, il sostituito non è solidalmente obbligato per il debito derivante dall'omesso versamento.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 10378/2019
Ha affermato il principio secondo cui il sostituito non risponde solidalmente dell'omesso versamento delle ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra omessa effettuazione della ritenuta e omesso versamento di una ritenuta già effettuata: solo la prima situazione può fondare, alle condizioni di legge, la responsabilità solidale del sostituito.
- Quando il sostituto ha trattenuto l'imposta dal sostituito, il successivo mancato versamento è imputabile al sostituto e non può essere automaticamente richiesto al sostituito in via solidale.
- In caso di contestazione, è fondamentale verificare la documentazione che dimostra se la ritenuta sia stata effettivamente operata, come certificazioni, buste paga, fatture o altra documentazione contabile.
- L'amministrazione finanziaria non può fondare la riscossione nei confronti del sostituito sulla sola omissione del versamento da parte del sostituto, se risulta provata l'avvenuta effettuazione della ritenuta.
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