Cassazione Civile, Ordinanza n. 31448/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una lite tributaria in cui il Comune aveva impugnato un atto impositivo e la CTR, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto solo parzialmente l'appello del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso l'estinzione del giudizio nonostante l'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016. Secondo il ricorso, il pagamento integrale delle somme dovute per la definizione agevolata comportava l'estinzione del debito tributario e quindi la cessazione della materia del contendere, senza necessità di una formale rinuncia al giudizio. Il Comune, resistendo, ha chiesto il rigetto e ha sostenuto anche che l'eccezione di estinzione sarebbe stata tardiva, perché la fattispecie si sarebbe perfezionata in pendenza del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016. La Corte ha ritenuto che, quando risulti il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, l'estinzione del processo consegue alla cessazione della materia del contendere anche in mancanza di una formale rinuncia del ricorrente. Ha inoltre escluso rilievo alla dedotta tardività dell'eccezione di estinzione, perché l'estinzione della pretesa fiscale rende superate eventuali preclusioni processuali. Ha condannato il Comune, quale soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
definizione agevolata; impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; pagamento integrale del dovuto
La definizione agevolata estingue il debito tributario e comporta la cessazione della materia del contendere; ai fini dell'estinzione del giudizio rileva il pagamento integrale delle somme dovute, anche senza formalizzazione della rinuncia.
art. 391 c.p.c.
estinto il giudizio di cassazione
Il giudizio di cassazione va dichiarato estinto quando la definizione agevolata determina la rinuncia del ricorrente o un'estinzione ex lege del rapporto processuale.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La decisione di ammissione alla definizione agevolata opera come fatto estintivo della pretesa fiscale con effetti anche sulle pronunce pregresse relative al medesimo rapporto impositivo.
L. n. 225 del 2016
conv. con modif. il d.l. n. 193 del 2016
Norma di conversione richiamata quale fonte della disciplina della definizione agevolata applicata alla lite.
Massime di principio
- In presenza di adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari e di pagamento integrale del debito rateizzato, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, senza che sia indispensabile una rinuncia formale al ricorso.
- La definizione agevolata del debito tributario costituisce fatto estintivo della pretesa fiscale sia sul piano sostanziale sia su quello processuale.
- L'estinzione del debito tributario derivante dalla definizione agevolata prevale su eventuali questioni di preclusione processuale o di tardività dell'eccezione di estinzione.
- Nel giudizio di cassazione, l'attestazione dell'avvenuta ammissione alla procedura di definizione agevolata e/o il pagamento integrale delle somme dovute consente di dichiarare l'estinzione del processo.
- La dichiarazione di definizione agevolata può incidere anche su atti o pronunce precedenti relativi al medesimo rapporto impositivo, per la sua efficacia estintiva del rapporto tributario.
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