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Sentenza

Sentenza n. 1022/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 755/2025, depositata e resa pubblica il 18.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14894/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.11.2025.

Giustizia amministrativa202502582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che imponeva l'accredito di complessivi € 1.000 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 755/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.000. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie contro le pubbliche amministrazioni. È stata inoltre richiesta la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare integrale e puntuale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e obbligo di provvedere entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Ha inoltre applicato, a carico dell'amministrazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 189, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere liquidata in funzione coercitiva per assicurare l'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo giudiziale; nel caso concreto è stata commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo e deve essere inutilmente decorso prima dell'esperimento dell'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento, unitamente all'art. 91 c.p.c., della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell'amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, per l'eventuale inerzia, nominare un commissario ad acta con un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata alle condanne pecuniarie in funzione coercitiva e commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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