Sentenza n. 679/2026 - Latina, Sezione 1
per la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'ASL Frosinone ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di ottenere la seguente documentazione: 1) Deliberazione n.501 del 27/02/2018 della ASL Frosinone; 2) Delibera n.2112 del 15/10/2018 conferimento incarico quinquiennale di Direttore della UOC Radiologia P.O. Frosinone Alatri al Dott. Germano Scevola; 3) Nota prot 60537 del 27/06/2019 con la quale il Dott. Scevola ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Direttore della UOC Radiologia P.O. Frosinone Alatri con decorrenza 30/06/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata ostensione della documentazione richiesta all'ASL Frosinone
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio ex art. 116 c.p.a. per ottenere la declaratoria del diritto di accesso a tre documenti dell'ASL Frosinone: una deliberazione aziendale, la delibera di conferimento quinquennale dell'incarico di Direttore della UOC Radiologia dei presidi ospedalieri di Frosinone e Alatri e la nota di dimissioni del titolare dell'incarico. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione e ai controinteressati. Dopo la notifica e il deposito del ricorso, l'ASL ha trasmesso integralmente la documentazione richiesta. Il ricorrente ha quindi dichiarato che l'adempimento aveva soddisfatto integralmente le proprie pretese e che era venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, ha trasmesso tutta la documentazione richiesta, determinando l'integrale soddisfazione dell'interesse ostensivo. Le spese sono state poste a carico dell'ASL Frosinone secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'amministrazione ha adempiuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso. L'ASL è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giudiziale del diritto di accesso; il ricorso era volto a ottenere l'ostensione della documentazione richiesta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente all'integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio.
Massime di principio
- La trasmissione integrale dei documenti richiesti dall'amministrazione dopo la proposizione del ricorso per accesso, se riconosciuta dal ricorrente come pienamente satisfattiva, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando l'amministrazione soddisfa la pretesa ostensiva solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito con cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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