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Ordinanza

Ordinanza del 08/09/2016 n. 209 - Corte Costituzionale

IVA - violazioni e sanzioni- omesso versamento inferiore ad euro duecentocinquantamila (soglia introdotta dal D.Lgs.n. 158/2015) - configurabilità del reato - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Treviso perché rivalutasse la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sull'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Dopo l'ordinanza di rimessione, il D.Lgs. n. 158/2015 ha innalzato da 50.000 a 250.000 euro la soglia di punibilità per l'omesso versamento IVA e ha introdotto una causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario, comprese sanzioni e interessi. Poiché l'importo contestato era pari a 128.889 euro, la modifica più favorevole al reo opera retroattivamente ai sensi dell'art. 2 c.p., rendendo non rilevante, allo stato, la questione prospettata.

Omesso versamento IVA inferiore a 250.000 euro: soglia penale innalzata e restituzione degli atti al giudice remittente

Omesso versamento IVA e innalzamento della soglia di punibilità

L'ordinanza riguarda la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione vigente prima della riforma introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. La disposizione puniva penalmente l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, mediante il rinvio alla pena e alla soglia previste dall'art. 10-bis del medesimo decreto.

Il procedimento principale riguardava il legale rappresentante di una società, al quale era contestato l'omesso versamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2009, per un importo di 128.889 euro.

Questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Treviso aveva sollevato la questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione:

  • all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, concernente il divieto di bis in idem;
  • all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Secondo il giudice rimettente, l'omesso versamento dell'IVA era punito sia come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con una sanzione pari al 30% dell'importo non versato, sia come reato ai sensi dell'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

Il Tribunale riteneva che le due fattispecie potessero riferirsi alla medesima condotta materiale e che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il reato fosse caratterizzato dal dolo generico, senza un elemento soggettivo ulteriore idoneo a distinguerlo dall'illecito amministrativo. Da ciò avrebbe potuto derivare una violazione del principio del ne bis in idem.

Argomentazioni prospettate dal giudice rimettente

Il giudice a quo richiamava l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui il reato previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 e l'illecito amministrativo di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 non si troverebbero in rapporto di specialità, ma in una relazione di progressione illecita.

Tale impostazione escludeva, secondo la giurisprudenza richiamata, la violazione del ne bis in idem, sia perché non vi sarebbe identità del fatto, sia perché il principio sarebbe riferibile ai procedimenti penali e non al cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa tributaria.

Il Tribunale osservava tuttavia che l'agente, omettendo consapevolmente i versamenti fiscali, avrebbe posto in essere le medesime condotte che integravano gli illeciti amministrativi e che, una volta superata la soglia prevista, avrebbero integrato anche il reato. A suo avviso, la diversità del fatto avrebbe potuto essere ravvisata soltanto ove il reato avesse richiesto il dolo specifico di evasione, elemento non riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza per gli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

Modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015

Successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante la revisione del sistema sanzionatorio in attuazione dell'art. 8, comma 1, della L. 11 marzo 2014, n. 23.

L'art. 8 del decreto ha modificato direttamente l'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, eliminando il precedente rinvio all'art. 10-bis e disciplinando autonomamente la fattispecie. La modifica principale ha riguardato la soglia di punibilità penale, innalzata:

  • da 50.000 euro;
  • a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

La nuova soglia era superiore all'importo contestato nel procedimento principale, pari a 128.889 euro.

Applicazione retroattiva della disciplina più favorevole

La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui l'innalzamento della soglia di punibilità costituisce una modificazione favorevole al reo.

In applicazione dell'art. 2 c.p., tale disciplina più favorevole è destinata a operare anche con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla riforma. Pertanto, il fatto contestato, pur essendo astrattamente riconducibile alla precedente formulazione dell'art. 10-ter, non supera la nuova soglia penale di 250.000 euro e non risulta più punibile come reato ai sensi della disciplina sopravvenuta.

Causa di non punibilità per integrale pagamento

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha inoltre modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

Il nuovo art. 13, comma 1, prevede che i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non siano punibili quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

La Corte ha evidenziato che anche tale innovazione normativa avrebbe dovuto essere valutata dal giudice del procedimento principale, in quanto potenzialmente incidente sulla punibilità dell'imputato e sulla rilevanza della questione di costituzionalità.

Decisione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale non ha deciso nel merito la questione relativa alla compatibilità dell'art. 10-ter con l'art. 117, primo comma, Cost., con l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e con l'art. 50 della Carta di Nizza.

Considerato il sopravvenuto mutamento normativo, ha ritenuto necessario che il Tribunale di Treviso rivalutasse l'incidenza della nuova disciplina sul giudizio principale, in particolare sotto il profilo della rilevanza della questione.

Con ordinanza del 6 luglio 2016, depositata l'8 settembre 2016, la Corte ha quindi disposto la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso.

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