Ordinanza del 22/09/2016 n. 1273 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Riproposizione di istanza cautelare rigettata - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza cautelare diretta a sospendere l’esecutività della sentenza impugnata è inammissibile quando una richiesta analoga sia già stata rigettata e non siano sopravvenuti mutamenti delle circostanze. La semplice riduzione del reddito non costituisce, nel caso esaminato, un mutamento rilevante ai fini della riproposizione.
Inammissibilità della riproposizione di un’istanza cautelare già rigettata in assenza di un mutamento delle circostanze
Inammissibilità della riproposizione dell’istanza cautelare
Il documento afferma il principio secondo cui non può essere nuovamente proposta un’istanza cautelare diretta alla sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando una precedente istanza avente analogo oggetto sia già stata rigettata.
Presupposto per una nuova istanza
La riproposizione è ammissibile soltanto in presenza di un sopravvenuto “mutamento delle circostanze”. Tale mutamento deve riguardare elementi nuovi e concretamente rilevanti rispetto alla situazione valutata nel precedente procedimento cautelare.
Riduzione del reddito
Nel caso richiamato, la dedotta riduzione del reddito non è stata ritenuta sufficiente a integrare un mutamento delle circostanze. Pertanto, tale allegazione non consente di superare il precedente rigetto né di rendere ammissibile una nuova richiesta di sospensione.
Esito processuale
In assenza di un effettivo mutamento delle circostanze, l’istanza cautelare deve essere dichiarata inammissibile, senza procedere a una nuova valutazione nel merito della richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
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