Ordinanza del 19/09/2016 n. 1214 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato non può essere concessa quando il contribuente non dimostra un pericolo di danno grave e irreparabile, né prospetta una concreta diminuzione patrimoniale valutata in rapporto alle proprie specifiche condizioni economiche.
Rigetto della sospensione cautelare per assenza di periculum in mora
Rigetto della sospensione per difetto del periculum in mora
Il documento riguarda la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato e chiarisce che essa non può essere accolta quando manca il requisito cautelare del pericolo di un danno grave e irreparabile.
Presupposto della misura cautelare
La concessione della sospensione richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio patrimoniale grave e irreparabile. Tale pregiudizio deve essere valutato sulla base di parametri sia soggettivi sia oggettivi, rapportati alle specifiche condizioni economiche del contribuente.
Insufficienza delle allegazioni del contribuente
Nel caso esaminato, il contribuente non ha prospettato alcuna diminuzione patrimoniale concreta, né ha fornito elementi idonei a dimostrare che l’esecuzione dell’atto avrebbe prodotto un danno grave e irreparabile in relazione alla propria situazione economica.
Conseguenza processuale
Per l’assenza del periculum in mora, la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato deve essere rigettata. Il documento non contiene ulteriori indicazioni su importi, termini, riferimenti normativi o modalità procedurali.
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