Ordinanza del 12/09/2016 n. 17941 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestiva l’impugnazione e infondata la tesi secondo cui l’avviso di liquidazione sarebbe divenuto definitivo per mancata impugnazione della contribuente. La notifica dell’avviso al solo coobbligato aveva consentito alla contribuente di acquisirne piena conoscenza e di impugnarlo; la successiva notifica personale non rendeva tardiva l’impugnazione già proposta. La Corte esclude inoltre che la notifica via PEC della sentenza tributaria, effettuata nel 2014, fosse idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione. L’Agenzia è condannata alle spese per Euro 200,00 di esborsi ed Euro 2.200,00 di compensi, oltre accessori; non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate su avviso di liquidazione e validità della notifica PEC nel processo tributario
Ricorso per cassazione in materia di avviso di liquidazione d’imposta di registro
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR della Campania n. 10345/45/14, depositata il 1 dicembre 2014. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente V.L. contro la decisione di primo grado, che aveva dichiarato il suo ricorso inammissibile per carenza d’interesse, poiché l’avviso di liquidazione non le era ancora stato notificato al momento della proposizione del ricorso. Nella medesima pronuncia la CTR aveva rigettato l’appello del coobbligato solidale M.F., confermando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla sua posizione, in ragione della revoca in autotutela dell’atto impositivo.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
Interesse attuale della contribuente
La contribuente ha comunicato che, nelle more del giudizio di cassazione, la CTP di Napoli, con sentenza n. 68 depositata l’8 gennaio 2016, aveva dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio relativo alla successiva cartella di pagamento. Tale decisione aveva preso atto dell’annullamento amministrativo del ruolo e dello sgravio degli importi richiesti.
La Corte ritiene tuttavia persistente l’interesse della contribuente alla decisione sul ricorso per cassazione relativo all’avviso di liquidazione, poiché la sentenza della CTP non era ancora passata in giudicato al momento della pronuncia.
Eccezione di tardività del ricorso per cassazione
La contribuente aveva eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso dell’Agenzia, sostenendo che la sentenza della CTR fosse stata notificata tramite PEC il 5 dicembre 2014 e che, di conseguenza, fosse già decorso il termine breve per impugnare.
La Corte respinge l’eccezione. Alla data del 5 dicembre 2014, nel processo tributario, la notifica della sentenza tramite PEC effettuata direttamente dal difensore della contribuente non era idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
Il quadro normativo allora vigente prevedeva quanto segue:
- l’art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992 consentiva tramite PEC le comunicazioni di segreteria, ma non disciplinava la notificazione degli atti processuali tra le parti;
- l’art. 149-bis c.p.c. riguardava le notifiche via PEC effettuate con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario e non era applicabile alla notifica diretta eseguita dal difensore;
- l’art. 1 della L. n. 53/1994, come modificato dal D.L. n. 90/2014, consentiva la notificazione via PEC degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ma non introduceva una disciplina applicabile al processo tributario in assenza di specifiche disposizioni;
- il D.P.R. n. 68/2005, art. 16, comma 4, escludeva l’applicazione del regolamento sull’uso della PEC al processo tributario;
- l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 equiparava la trasmissione telematica alla notificazione postale solo salvo diversa previsione di legge.
La Corte considera quindi giuridicamente inesistente la notifica PEC della sentenza tributaria effettuata nel 2014, in mancanza delle necessarie regole tecniche e di una disciplina specifica del processo tributario telematico. Non è pertanto ipotizzabile una sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché lo scopo della notifica della sentenza sarebbe stato quello di far decorrere il termine breve di impugnazione; trattandosi di una causa di decadenza, la relativa disciplina deve essere interpretata restrittivamente.
Evoluzione della disciplina del processo tributario telematico
La Corte ricostruisce anche l’evoluzione normativa successiva. Il D.Lgs. n. 156/2015 ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992 e ha introdotto l’art. 16-bis, il cui comma 3 stabilisce che le notificazioni tra le parti e i depositi presso le commissioni tributarie possono avvenire telematicamente secondo le disposizioni del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e dei relativi decreti attuativi.
Il D.M. 4 agosto 2015 ha individuato le specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Tuttavia, l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 156/2015 ha subordinato l’applicazione dell’art. 16-bis, comma 3, alle decorrenze e modalità stabilite dai decreti attuativi.
L’art. 16 del D.M. 4 agosto 2015 ha previsto l’avvio sperimentale del processo tributario telematico, per i ricorsi davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana, dal 1 dicembre 2015. Pertanto, solo da tale data e nei relativi ambiti sperimentali le notifiche via PEC degli atti del processo tributario potevano produrre gli effetti processuali previsti dalla disciplina telematica.
Mancata decorrenza del termine breve dalla successiva produzione della sentenza
L’Agenzia aveva indicato anche il 13 febbraio 2015 quale data rilevante, sostenendo che in quel giorno il difensore delle controparti avesse depositato presso un ufficio periferico dell’Agenzia copia della sentenza notificata via PEC il 5 dicembre 2014.
La Corte precisa che la notifica delle sentenze delle commissioni tributarie regionali può, in linea di principio, essere effettuata secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 16, comma 3, 38, comma 2, e 51, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, nel caso concreto, il controricorso non specificava se il 13 febbraio 2015 fosse stata depositata una copia autentica della sentenza o una semplice copia.
Solo il deposito di una copia autentica avrebbe potuto determinare l’acquisizione della conoscenza legale della sentenza e la conseguente decorrenza del termine breve. La carenza di specificità del controricorso impediva quindi di attribuire effetto decadenziale a tale deposito.
Esclusione dell’acquiescenza dell’Agenzia
La contribuente aveva sostenuto che l’Agenzia avesse prestato acquiescenza alla sentenza della CTR, richiamando la comparsa di costituzione depositata il 12 gennaio 2015 in un giudizio risarcitorio instaurato davanti al Tribunale di Napoli.
In quel giudizio l’Amministrazione aveva eccepito la carenza d’interesse dei contribuenti, affermando che essi avessero già ottenuto tutela dal giudice competente. Secondo la contribuente, tale difesa sarebbe stata incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza tributaria.
La Corte respinge anche questa eccezione. La difesa svolta nel giudizio civile non integra un comportamento concludente incompatibile con la proposizione del ricorso per cassazione. Inoltre, al momento della costituzione dell’Agenzia nel giudizio risarcitorio, il termine per proporre il ricorso per cassazione non era ancora scaduto.
Tempestività del ricorso
Il ricorso per cassazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 29 maggio 2015. Poiché la sentenza della CTR era stata depositata il 1 dicembre 2014 e la notifica PEC del 5 dicembre 2014 non aveva fatto decorrere il termine breve, il ricorso risulta tempestivo in base al termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Esame del motivo dell’Agenzia delle Entrate
Nel merito, l’Agenzia sosteneva che l’avviso di liquidazione fosse divenuto definitivo nei confronti della contribuente per due ragioni:
- l’avviso era stato notificato alla V. il 7 settembre 2011 e non sarebbe stato tempestivamente impugnato;
- la contribuente non aveva impugnato il diniego parziale di annullamento in autotutela, poiché la revoca dell’avviso era stata disposta solo nei confronti del coobbligato solidale M.F.
La Corte ritiene infondato il motivo.
Conoscenza effettiva dell’avviso e validità dell’impugnazione
È pacifico che, quando l’avviso fu notificato personalmente alla V. il 7 settembre 2011, la contribuente aveva già impugnato il medesimo atto, benché formalmente notificato inizialmente soltanto al coobbligato M.F. L’avviso indicava comunque la V. quale coobbligata solidale.
La Corte richiama il principio secondo cui, in materia di atti impositivi, la notificazione non costituisce requisito di esistenza o perfezionamento dell’atto, ma condizione integrativa della sua efficacia. L’inesistenza o invalidità della notifica non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto quando il contribuente ne abbia acquisito in modo inequivoco la piena conoscenza.
Nel caso concreto, la piena conoscenza risultava dal fatto che la V. aveva già impugnato lo stesso avviso di liquidazione. Dopo la successiva notifica materiale dell’atto, la contribuente aveva inoltre chiarito con memoria che l’impugnazione già proposta doveva intendersi estesa anche alla sua posizione.
La Corte ritiene quindi corretta la decisione della CTR, che aveva riconosciuto l’interesse della contribuente e aveva esaminato la sua impugnazione senza considerarla tardiva o carente per mancata notifica originaria dell’avviso.
Diniego di autotutela e posizione del coobbligato solidale
L’Agenzia aveva inoltre dedotto che la contribuente non avesse impugnato il diniego parziale di autotutela. La Corte osserva però che l’Amministrazione non aveva contestato l’omessa produzione del provvedimento di diniego.
Tale produzione era necessaria affinché la contribuente potesse verificare le ragioni personali eventualmente poste a fondamento del diniego e valutare se tali ragioni fossero idonee a impedirle di beneficiare degli effetti favorevoli dell’annullamento dell’atto impositivo disposto nei confronti del solo M.F.
La CTR aveva quindi correttamente rilevato che la posizione della V. non poteva essere definita sulla base del solo annullamento in autotutela disposto per il coobbligato, senza conoscere il contenuto e le motivazioni del provvedimento relativo alla sua posizione.
Decisione e conseguenze economiche
La Corte dichiara il ricorso dell’Agenzia delle Entrate manifestamente infondato e lo rigetta.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione ricorrente, liquidate come segue:
- Euro 200,00 per esborsi;
- Euro 2.200,00 per compensi professionali;
- rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
La Corte dichiara inoltre insussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte ricorrente è un’Amministrazione pubblica soggetta al meccanismo della prenotazione a debito delle spese.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio il 16 giugno 2016 e depositata in cancelleria il 12 settembre 2016.
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