Ordinanza del 21/09/2016 n. 1240 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell'esecuzione dell'atto - Distinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il nuovo art. 52 del d.lgs. 546/1992 distingue la sospensione dell’esecutività della sentenza, ammessa per sentenze contenenti condanne al pagamento di somme, dalla sospensione dell’esecuzione dell’atto, richiesta dal contribuente in presenza di un danno irreparabile. L’istanza è respinta quando riguarda una sentenza priva di statuizioni di condanna.
Distinzione tra sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992
Distinzione tra sospensione della sentenza e sospensione dell’atto
Il documento analizza le misure cautelari previste dal nuovo testo dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992, distinguendo due istituti diversi: la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto.
Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata
La sospensione dell’esecutività riguarda esclusivamente le sentenze che contengono capi di condanna al pagamento di somme di denaro. Per i contribuenti, l’ipotesi tipica è rappresentata dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
La misura cautelare, pertanto, presuppone l’esistenza di una statuizione della sentenza suscettibile di esecuzione e avente contenuto pecuniario. Non può essere richiesta o concessa con riferimento a una sentenza che non contenga alcuna pronuncia di condanna.
Sospensione dell’esecuzione dell’atto
La sospensione dell’esecuzione dell’atto costituisce una misura distinta ed è riservata ai contribuenti che deducano di poter subire un danno irreparabile dall’esecuzione dell’atto stesso.
Il presupposto specifico di tale misura è quindi il rischio di un pregiudizio irreparabile derivante dall’attuazione dell’atto, e non la mera impugnazione di una sentenza priva di contenuto condannatorio.
Esito dell’istanza
Nel caso esaminato, l’istanza di sospensione non può essere accolta perché è riferita a una sentenza che non contiene alcuna pronuncia di condanna. Manca quindi il presupposto per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, non essendovi alcun capo pecuniario suscettibile di esecuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 22 set 2016Ordinanza del 22/09/2016 n. 1273 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 22 set 2016Ordinanza del 22/09/2016 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 22 set 2016Ordinanza del 22/09/2016 n. 1256 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 19 set 2016Ordinanza del 19/09/2016 n. 1214 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 26 set 2016Ordinanza del 26/09/2016 n. 1282 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 26 set 2016Ordinanza del 26/09/2016 n. 1281 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →