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Ordinanza

Ordinanza del 21/09/2016 n. 1240 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell'esecuzione dell'atto - Distinzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il nuovo art. 52 del d.lgs. 546/1992 distingue la sospensione dell’esecutività della sentenza, ammessa per sentenze contenenti condanne al pagamento di somme, dalla sospensione dell’esecuzione dell’atto, richiesta dal contribuente in presenza di un danno irreparabile. L’istanza è respinta quando riguarda una sentenza priva di statuizioni di condanna.

Distinzione tra sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992

Distinzione tra sospensione della sentenza e sospensione dell’atto

Il documento analizza le misure cautelari previste dal nuovo testo dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992, distinguendo due istituti diversi: la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto.

Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata

La sospensione dell’esecutività riguarda esclusivamente le sentenze che contengono capi di condanna al pagamento di somme di denaro. Per i contribuenti, l’ipotesi tipica è rappresentata dalla condanna al pagamento delle spese di lite.

La misura cautelare, pertanto, presuppone l’esistenza di una statuizione della sentenza suscettibile di esecuzione e avente contenuto pecuniario. Non può essere richiesta o concessa con riferimento a una sentenza che non contenga alcuna pronuncia di condanna.

Sospensione dell’esecuzione dell’atto

La sospensione dell’esecuzione dell’atto costituisce una misura distinta ed è riservata ai contribuenti che deducano di poter subire un danno irreparabile dall’esecuzione dell’atto stesso.

Il presupposto specifico di tale misura è quindi il rischio di un pregiudizio irreparabile derivante dall’attuazione dell’atto, e non la mera impugnazione di una sentenza priva di contenuto condannatorio.

Esito dell’istanza

Nel caso esaminato, l’istanza di sospensione non può essere accolta perché è riferita a una sentenza che non contiene alcuna pronuncia di condanna. Manca quindi il presupposto per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, non essendovi alcun capo pecuniario suscettibile di esecuzione.

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