Sentenza n. 673/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento A) Quanto al ricorso n. 263 del 2023: - della deliberazione della Giunta Comunale di Novara n. 51 del 31.01.2023, pubblicata dal 01.02.2023 al 16.02.2023, avente ad oggetto: “Quadrante regionale nord est del Piemonte - Ambito T3A e ambito T3B. Piano strategico di sviluppo industriale presentato dalle Soc. CIM s.p.a. e Develog 4 s.r.l. Adozione”; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali, occorrendo, il Piano strategico di sviluppo industriale presentato dalle Soc. CIM s.p.a. e Develog 4 s.r.l. e gli eventuali ulteriori atti del procedimento urbanistico, quale l'eventuale accordo di pianificazione, allo stato non noti; B) Quanto al ricorso n. 583 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Regionale n. 2-8249 del 04.03.2024, pubblicata sul BUR della Regione Piemonte n. 10 del 07.03.2024, avente ad oggetto: “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMoP) e Piano regionale della Logistica (PrLog). Le Azioni al 2030”, di cui alla DGR n. 6-7459 del 25 settembre 2023. Approvazione dello schema di Accordo di Pianificazione da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con la Provincia di Novara e i Comuni di Novara e Galliate, finalizzato all'attuazione di nuovi interventi”, con il relativo allegato tecnico; - dell'Accordo di pianificazione sottoscritto dalla Provincia di Novara, a seguito di decreto autorizzativo del suo Presidente n. 53 del 16.04.2024; nonché, occorrendo, per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, tra i quali, occorrendo, i verbali del tavolo tecnico datati 25.07.2022, 24.02.2023, 26.07.2023 e 21.12.2023, eventuali ulteriori atti istruttori, nonché i successivi atti di eventuale sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione, allo stato non noti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 08.07.2024, oltre agli atti impugnati col ricorso introduttivo, anche: - della deliberazione della Giunta Comunale di Novara n. 210 del 30.04.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 07.05.2024 al 22.05.2024, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Novara e Comune di Galliate, finalizzato all’attuazione dei nuovi interventi dei comparti T3B e T3D dell’ambito T2 ‘Centro di interscambio’ del vigente Piano regolatore generale del Comune di Novara”; C) Quanto al ricorso n. 602 del 2024: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta regionale n. 2-8249 del 04.03.2024, avente ad oggetto: “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMOP) e Piano regionale della Logistica (PrLog) di cui alla D.G.R. n. 6 - 7459 del 25 settembre 2023. Approvazione dello Schema di Accordo di Pianificazione da sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, con la Provincia di Novara e i Comuni di Novara e Galliate, finalizzato all'attuazione di nuovi interventi ...”, pubblicata il 07.03.2024, nonché - ove occorrer possa - di ogni atto ad essa prodromica e conseguente ed in particolare: - della deliberazione della Giunta regionale n. 6-7459 del 25.09.2023; - della deliberazione della Giunta regionale n. 21-1957 del 29.04.2021, recante “presa d'atto della sottoscrizione dell'atto di indirizzo per il sistema del traffico merci e la logistica del nodo di Novara”; - della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25.01.2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26.07.2024: - della deliberazione della Giunta comunale di Novara n. 210 del 30.04.2024, avente ad oggetto “Schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Novara, e Comune di Galliate, finalizzato all’attuazione dei nuovi interventi nei comparti T3B e T3D dell’ambito T3 <<centro di interscambio>> del vigente Piano Regolatore Generale Comunale di Novara”, pubblicata sull’Albo pretorio comunale dal 07.05.2024; - di ogni altro atto ad essa prodromico o conseguente, anche se non conosciuto, e segnatamente del decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 53 del 16.04.2024 avente ad oggetto “Approvazione dello Schema di Accordo di Pianificazione da sottoscrivere ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241/1990 tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Novara e Comune di Galliate, redatto ai sensi dell’articolo 18.3 lett. d) punto 2) delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Novara e degli artt. 5.10 e 1.5 delle N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale approvato con D.C.R. n. 383-28587 del 05.10.2004 per lo sviluppo dell’area C.I.M.”; D) Quanto al ricorso n. 1930 del 2024, come integrato dai motivi aggiunti presentati in data 29.01.2024: - della deliberazione del Consiglio comunale di Galliate n. 54 del 30.10.2024, recante “Determinazioni del Comune di Galliate in ordine allo schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/90 tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Novara e Comune di Galliate finalizzato all’attuazione I”; - dell’articolo 18.3, lett. d), n. 2) delle Norme di attuazione del Piano regolatore del Comune di Novara, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 51 – 8996 del 16.06.2008; nonché per l’accertamento e la declaratoria che il Comune di Galliate non è “comune interessato” alla formazione, approvazione e sottoscrizione dell’accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90, finalizzato all’attuazione dei nuovi interventi nei comparti T3b e T3d dell’ambito T3 del piano regolatore di Novara; E) Quanto al ricorso n. 75 del 2025: - della deliberazione del Consiglio comunale di Galliate n. 54 del 30.10.2024, recante “Determinazioni del Comune di Galliate in ordine allo schema di accordo di pianificazione da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/90 tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Novara e Comune di Galliate finalizzato all’attuazione ...”; nonché, ove occorra, per l’accertamento che, ai fini della validità ed efficacia dell’Accordo di pianificazione previsto dall’art. 18.3, comma 3, lettera d.2), delle Norme di Attuazione del PRG di Novara e ai sensi delle norme del Piano Territoriale Provinciale (artt. 1.5 e 5.10 e relative Linee Guida), è sufficiente la sottoscrizione della Regione, della Provincia e del Comune di Novara, mentre non è necessaria la formale sottoscrizione da parte del Comune di Galliate, avendovi questo già sostanzialmente aderito nel corso dei relativi tavoli tecnici e giuridici di formazione dell’Accordo; nonché, in via rigorosamente subordinata – per la denegata e non creduta ipotesi di: a) mancato annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Galliate, n. 54/2024 come oggetto del presente ricorso, nonché b) mancato accertamento che per la validità dell’Accordo di Pianificazione art. 18.3, comma 3, lettera d.2) e secondo il Piano Territoriale Provinciale, non è necessaria la formale adesione e sottoscrizione da parte del Comune di Galliate – per l’annullamento in parte qua e limitatamente all’ipotesi in cui fossero interpretati nel senso della necessaria sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione da parte del Comune di Galliate: i) dell’art. 18.3 delle norme tecniche del PRG del Comune di Novara; ii) della deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte 4.03.2024, n. 2-8249, avente ad oggetto: “Piano regionale della Mobilità delle Persone (PrMOP) e Piano regionale della Logistica (PrLog) di cui alla D.G.R. n. 6 - 7459 del 25 settembre 2023. Approvazione dello Schema di Accordo di Pianificazione da sottoscrivere, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, con la Provincia di Novara e i Comuni di Novara e Galliate, finalizzato all’attuazione di nuovi interventi ...”; iii) nonché ancora – in parte qua e con le limitazioni e precisazioni di cui sopra - dell’Accordo di pianificazione sottoscritto dalla Provincia di Novara, a seguito di decreto autorizzativo del suo Presidente n. 53 del 16.04.2024; iv) nonché della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Novara n. 210 del 30.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Comune di Novara di approvazione del piano strategico di sviluppo industriale dell’area interportuale; atti regionali, provinciali e comunali di approvazione dello schema di accordo di pianificazione; deliberazione del Consiglio comunale di Galliate di mancata approvazione dello schema di accordo di pianificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni, cittadini, proprietari e operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorsi sono stati riuniti perché riguardavano la medesima sequenza procedimentale relativa all’ampliamento dell’interporto di Novara e alla realizzazione, nei comparti T3b e T3d, di un polo logistico, di interventi sul terminale ferroviario e di un parcheggio per mezzi pesanti. I ricorsi R.G. 263/2023, 583/2024 e 602/2024 contestavano, in sintesi, la legittimazione di Develog a promuovere e attuare l’intervento, sostenendo che l’atto di indirizzo del 2011 riservasse tale ruolo a CIM; la non conformità del polo logistico alla destinazione urbanistica del comparto T3b e la necessità di una variante al PRG; l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione; il contrasto con la pianificazione regionale, provinciale e paesaggistica, con la disciplina sul contenimento del consumo di suolo e con gli obiettivi di tutela ambientale; l’assenza di documenti ritenuti necessari per l’accordo di pianificazione; l’incompetenza della Giunta comunale di Novara; e l’illegittimità della scelta del piano particolareggiato di iniziativa pubblica quale strumento attuativo. I ricorsi R.G. 1930/2024 e 75/2025, proposti rispettivamente dai proprietari dei terreni e da Develog, contestavano invece la deliberazione del Comune di Galliate che aveva negato l’approvazione dello schema di accordo. Deducevano che Galliate non fosse un comune interessato e non potesse partecipare all’accordo, né esercitare un potere di veto; l’illegittimità e genericità delle motivazioni sul consumo di suolo, sull’impatto ambientale, sulla viabilità e sulla salute pubblica; l’errata interpretazione dell’atto di indirizzo del 2011 quanto al ruolo esclusivo di CIM; la violazione della leale collaborazione tra amministrazioni; il difetto di istruttoria e di motivazione; nonché, in via subordinata, l’illegittimità delle norme che avrebbero imposto la partecipazione di Galliate. Sono state inoltre sollevate eccezioni relative alla validità delle procure, alla proposizione di ricorsi collettivi, alla natura endoprocedimentale e non lesiva degli atti, al difetto di interesse e alla mancata contestazione di tutte le motivazioni di un atto plurimotivato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i cinque ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Ha respinto le eccezioni sulla validità delle procure, chiarendo che le procure analogiche scannerizzate erano state autenticate e conformemente depositate, mentre per la procura nativa digitale non era necessaria un’ulteriore autenticazione del difensore. Per ragioni di economia processuale ha omesso l’esame delle ulteriori eccezioni preliminari, ritenendo infondati nel merito i primi tre ricorsi. Quanto al ruolo di CIM e Develog, ha stabilito che l’atto di indirizzo del 2011 individuava CIM quale soggetto promotore e attuatore in quanto gestore dell’interporto, ma non vietava a CIM di coinvolgere altri operatori dotati delle competenze, risorse o disponibilità delle aree necessarie. La fuoriuscita dei soci pubblici non aveva fatto venir meno la legittimazione di CIM, né escludeva la partecipazione di Develog. Quanto alla conformità urbanistica, il comparto T3b rientra nell’ambito “Centro di interscambio” e l’uso D3 comprende attività di movimentazione, stoccaggio e logistica. Non era necessaria una nuova estensione dei binari fino al comparto T3b: la verifica richiesta dalle NTA era stata svolta mediante la valutazione integrata degli interventi sui comparti T3a e T3b, con potenziamento del terminale e collegamento stradale tra le aree. I piani regionali, provinciali e paesaggistici non vietavano l’espansione dell’interporto, ma richiedevano misure di mitigazione e compensazione, da approfondire nella pianificazione attuativa e nelle procedure VAS/VIA. Il consumo di suolo non costituiva un ostacolo assoluto, poiché l’area era già edificabile secondo il PRG vigente e l’ampliamento dell’interporto richiedeva aree adiacenti. Sono state respinte anche le censure relative all’iniziativa provinciale, alla mancata partecipazione di altri comuni, alla carenza documentale, alla scelta del piano particolareggiato e all’incompetenza della Giunta comunale di Novara. È stata inoltre ritenuta adeguata l’istruttoria del Comune di Novara nell’approvazione dello schema di accordo. I ricorsi R.G. 1930/2024 e 75/2025 sono stati invece accolti parzialmente. Il TAR ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse dei proprietari dei terreni e la sufficiente specificità dei motivi di Develog. Ha escluso, però, che Galliate fosse estranea al procedimento: quale comune contermine, interessato almeno potenzialmente dagli effetti del progetto sulla viabilità e dalla previsione di una pista ciclabile estesa al suo territorio, aveva titolo a partecipare ai lavori di definizione dell’accordo. Tale partecipazione non attribuiva tuttavia un potere di veto. Il diniego di Galliate è stato annullato perché fondato su motivazioni generiche, non adeguatamente istruite e in parte erronee. Il Comune non aveva dimostrato l’incompatibilità del progetto con la pianificazione sovraordinata né un concreto e specifico impatto negativo sul proprio territorio; le affermazioni sull’elevatissimo impatto ambientale, sulla viabilità e sulla salute pubblica non erano supportate da istruttoria al momento della deliberazione. La relazione della polizia municipale era successiva, basata su dati incompleti e indicava comunque possibili soluzioni viabilistiche. Inoltre, Galliate aveva erroneamente ritenuto che l’atto del 2011 riservasse a CIM il ruolo esclusivo di promotore e attuatore. Il comportamento del Comune, che aveva partecipato ai tavoli tecnici senza sollevare tali criticità e aveva poi negato l’accordo senza chiedere la riapertura del confronto, è stato ritenuto contrario al principio di leale collaborazione istituzionale. Sono state assorbite le ulteriori censure, inclusa quella relativa alla presunta contraddittorietà con altri insediamenti logistici approvati da Galliate. Le domande di accertamento secondo cui Galliate non avrebbe dovuto partecipare all’accordo sono state respinte. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi per oggetto o per soggetti; è stato applicato per trattare unitariamente i cinque giudizi.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo il rinvio esterno alle norme del processo civile, tra cui la disciplina della procura alle liti.
art. 83, comma 3, c.p.c.
Il difensore autentica con propria firma digitale la sola copia informatica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo.
Per la procura nativa digitale, sottoscritta dalla parte con firma digitale, non è necessaria l’autenticazione del difensore.
art. 40 c.p.a.
Il principio di specificità dei motivi deve essere applicato in senso sostanziale; in presenza di un atto plurimotivato devono essere contestate tutte le ragioni autonome poste a fondamento dell’atto.
art. 15 l. 241/1990
Disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni; tali accordi sono soggetti al principio di leale collaborazione nella fase di formazione e di esecuzione.
art. 18.3 NTA del PRG del Comune di Novara
Disciplina l’ambito T3, ammette attività connesse all’intermodalità e alla movimentazione delle merci e prevede una sequenza di piano strategico, accordo di pianificazione e strumento urbanistico esecutivo.
art. 13 NTA del PRG del Comune di Novara
La destinazione D3 comprende attività di trasporto, intermodalità, stoccaggio, assemblaggio e attività terziarie, espositive e commerciali direttamente connesse; comprende quindi anche la logistica.
art. 1.5 NTA del Piano Territoriale Provinciale di Novara
Prevede l’accordo di pianificazione e la partecipazione dei comuni interessati, da individuarsi in relazione agli effetti concreti o potenziali del progetto sui territori contermini.
art. 5.10 NTA del Piano Territoriale Provinciale di Novara
Riconosce la destinazione dell’area al centro intermodale e al polo logistico novarese, ammettendo interventi di completamento per attività logistiche.
art. 32 l.r. Piemonte 56/1977
Rientra nella discrezionalità del pianificatore individuare le aree da assoggettare a strumento urbanistico esecutivo e scegliere il tipo di strumento più adeguato.
art. 40, comma 11, l.r. Piemonte 56/1977
Unitamente all’art. 5, comma 13, d.l. 70/2011, fonda la competenza della Giunta comunale per l’approvazione di strumenti attuativi conformi al PRG.
art. 1-bis l.r. Piemonte 56/1977
Il contenimento del consumo di suolo è principio generale del governo del territorio, ma non costituisce un divieto assoluto di edificazione su aree inedificate quando sussista un fabbisogno insediativo non soddisfacibile mediante riuso dell’esistente.
art. 3-quater d.lgs. 152/2006
È richiamato in relazione ai principi di sostenibilità ambientale, senza impedire che l’approfondimento degli impatti avvenga nelle successive procedure di VAS e VIA.
art. 31 NTA del Piano Territoriale Regionale
Le soglie di contenimento del consumo di suolo riguardano nuove previsioni esterne alle aree già previste dalla pianificazione vigente.
art. 19-ter l.r. Piemonte 56/1977
Rileva per gli accordi territoriali e per il modello consensuale di pianificazione, nel quale gli enti partecipanti devono cooperare lealmente.
artt. 5, 97 e 120 Cost.
Fondano il principio di leale collaborazione istituzionale, applicabile ai rapporti tra amministrazioni e agli accordi di pianificazione.
Massime di principio
- L’individuazione di un soggetto quale promotore e attuatore di interventi infrastrutturali in un atto di indirizzo non implica, in assenza di un espresso divieto, l’esclusione della collaborazione con altri operatori privati che dispongano delle aree, delle risorse o delle competenze necessarie, purché sia garantita l’integrazione dell’intervento con l’infrastruttura esistente e siano rispettati gli obiettivi dell’atto di indirizzo.
- Quando la disciplina urbanistica ammette nell’ambito dell’intermodalità le attività di trasporto, stoccaggio e movimentazione delle merci, essa consente anche la realizzazione di strutture logistiche connesse, senza che sia necessaria una variante urbanistica, purché l’intervento sia coerente con la funzione complessiva dell’ambito e con le verifiche di integrazione richieste dalla disciplina pianificatoria.
- La partecipazione di un comune contermine a un accordo di pianificazione è necessaria quando il progetto, pur ricadendo interamente nel territorio di altro comune, possa produrre effetti concreti o potenziali sul territorio o sulla comunità locale del comune contermine, anche in ragione della prossimità e della rilevanza sovracomunale dell’intervento.
- Il coinvolgimento del comune contermine in un accordo di pianificazione non gli attribuisce un potere di veto su una scelta strategica già compiuta dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e comunali; esso consente invece di partecipare alla definizione delle modalità attuative e delle misure di mitigazione degli impatti.
- Nell’ambito di un accordo di pianificazione tra pubbliche amministrazioni, il principio di leale collaborazione impone agli enti di evidenziare tempestivamente nei tavoli tecnici le criticità del progetto e di ricercare soluzioni condivise. È illegittimo il successivo diniego fondato su problematiche mai precedentemente prospettate, senza richiesta di riapertura del confronto e senza adeguata istruttoria.
- Un diniego alla sottoscrizione di un accordo di pianificazione è illegittimo se fondato su affermazioni generiche circa l’impatto ambientale, viabilistico o sanitario del progetto, non supportate da elementi istruttori disponibili al momento della decisione, soprattutto quando tali profili devono essere approfonditi nelle successive fasi di pianificazione attuativa e nelle procedure VAS o VIA.
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