Sentenza n. 4360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), n. 71, pubblicata il 21 gennaio 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva annullato le operazioni di voto nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina per illegittime ammissioni al voto assistito e disposto la rinnovazione della consultazione, respingendo inoltre la domanda principale di correzione del risultato elettorale
Esito
Favorevole al resistente (candidati elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti principali, candidati della lista risultata più votata, hanno contestato la sentenza del TAR nella parte relativa all’annullamento delle operazioni elettorali per plurime ammissioni al voto assistito e al rigetto dell’istanza istruttoria ex art. 116, comma 2, c.p.a. diretta ad acquisire certificazioni mediche dalla ASL. Hanno dedotto violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 570/1960 e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., travisamento, inesistenza dei presupposti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, sostenendo che non fosse necessaria né la descrizione analitica della patologia né l’allegazione materiale dei certificati al verbale e contestando le valutazioni del TAR sulle ammissioni al voto assistito nelle sezioni 1, 2, 3 e 4. Hanno inoltre dedotto violazione dell’art. 116 c.p.a., ritenendo che il TAR avesse confuso l’accesso documentale con la valutazione del valore probatorio dei documenti acquisibili. Le appellate principali, candidate della lista seconda classificata, hanno proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda diretta all’annullamento e alla correzione delle operazioni elettorali, ovvero all’indizione del ballottaggio. Hanno contestato la mancata attribuzione di voti nelle sezioni 3, 4, 5 e 6, sostenendo che le schede contenessero espressioni univoche della volontà elettorale, e hanno censurato il mancato svolgimento di ulteriori verificazioni sulle schede della sezione 6. In particolare, hanno invocato il favor voti, la corretta applicazione degli artt. 54, 57 e 64 d.P.R. n. 570/1960 e i principi dell’Adunanza plenaria n. 32 del 2014 sulla specificità dei motivi nel giudizio elettorale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello incidentale sia l’appello principale, confermando la sentenza del TAR. In via prioritaria ha esaminato l’appello incidentale, ritenendo corretta la limitazione della verificazione alle sole schede specificamente contestate. La verificazione non può trasformarsi in un riesame generale delle operazioni di scrutinio né ampliare la materia del contendere; non possono essere dedotti, all’esito dell’incombente, vizi nuovi non riconducibili alle censure originarie. Quanto alle schede, il Collegio ha ritenuto non univocamente attribuibile alla lista seconda classificata il voto della sezione 3, poiché i segni apposti negli spazi delle preferenze di due liste erano equivalenti e non consentivano di ricostruire con certezza la volontà dell’elettore. Ha escluso la validità delle preferenze indicate nel riquadro di una lista diversa da quella di appartenenza dei candidati, ravvisando un’insanabile contraddittorietà. Ha confermato la nullità della scheda della sezione 6 recante un segno indecifrabile, perché non riconducibile a una normale e compiuta espressione della volontà elettorale, e di quella recante croci su due liste e un nominativo inesattamente indicato in presenza di omonimie, poiché non univoca. L’appello principale è stato respinto perché l’art. 41 d.P.R. n. 570/1960 consente il voto assistito solo in presenza di un impedimento fisico che incida sulla materiale espressione di una volontà già formata, assimilabile a cecità, amputazione delle mani o paralisi. Sono escluse le patologie esclusivamente o prevalentemente psichiche, poiché l’accompagnatore finirebbe per incidere sulla formazione della volontà elettorale, in contrasto con i principi di personalità e libertà del voto. Per le sezioni 1 e 3 la documentazione non dimostrava un impedimento fisico materiale; la nomina di un tutore non era sufficiente. Per la sezione 2 il certificato non descriveva la patologia e non consentiva di verificarne l’analoga gravità rispetto alle infermità tipiche. Per la sezione 4, anche considerando i certificati successivamente acquisiti, mancava nel verbale ogni indicazione della patologia e i certificati non erano allegati al verbale; tale omissione era invalidante perché non risultava altrimenti adeguatamente descritta l’infermità. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. n. 570/1960
Il voto assistito nelle elezioni comunali presuppone un impedimento fisico che impedisca la materiale espressione del voto, assimilabile per natura a cecità, amputazione delle mani o paralisi; la previsione deve essere interpretata restrittivamente per preservare la personalità e la libertà del voto.
art. 57 d.P.R. n. 570/1960
La preferenza per un candidato consigliere può estendersi alla relativa lista e al candidato sindaco solo quando sia correttamente inserita nel riquadro della lista di appartenenza; l’indicazione nel riquadro di altra lista rende il voto insanabilmente contraddittorio.
art. 54 d.P.R. n. 570/1960
Richiamato nell’appello incidentale in relazione alle operazioni di scrutinio e alla validità delle schede; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 64 d.P.R. n. 570/1960
Richiamato nell’appello incidentale in relazione alle operazioni di scrutinio e alle schede contestate; la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato con riguardo all’istanza istruttoria per l’acquisizione dei certificati medici; il rigetto della censura consegue alla valutazione della sufficienza degli elementi acquisiti e della mancanza dei presupposti per modificare l’esito della controversia.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di memorie e repliche in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale la verificazione è un mezzo di mero accertamento volto a completare la conoscenza di fatti non desumibili dai documenti e deve restare rigorosamente circoscritta ai vizi specificamente dedotti; non può essere utilizzata per ampliare la materia del contendere o per ottenere una rinnovazione generale dello scrutinio.
- All’esito della verificazione elettorale non possono essere dedotti vizi nuovi e ulteriori rispetto a quelli adeguatamente allegati nel ricorso introduttivo; sono ammissibili soltanto motivi aggiunti che costituiscano sviluppo delle censure originarie.
- Il principio del favor voti impone di conservare il suffragio quando le anomalie della scheda siano ragionevolmente spiegabili e consentano di ricostruire in modo univoco la volontà dell’elettore; la nullità costituisce eccezione e ricorre quando segni, scritte o errori rendano il voto non univoco, contraddittorio o manifestamente diretto a far riconoscere l’elettore.
- Il voto assistito è legittimo soltanto quando un’infermità fisica impedisca la materiale espressione di una volontà elettorale già formata, in condizioni assimilabili a cecità, amputazione delle mani o paralisi; non è sufficiente un impedimento psichico o mentale che incida sulla formazione della volontà.
- Per dimostrare la legittimità del voto assistito, l’infermità deve risultare adeguatamente descritta nel verbale delle operazioni elettorali o dalla documentazione idoneamente acquisita; la mancata allegazione del certificato medico al verbale non è decisiva soltanto se il verbale descrive in modo sufficiente l’impedimento fisico, mentre l’assenza sia del certificato sia di una descrizione della patologia impedisce di verificare i presupposti dell’ammissione.
- La preferenza per un candidato consigliere comunale si estende alla lista e al candidato sindaco collegati solo se è espressa nel riquadro della lista di appartenenza; l’indicazione del candidato nel riquadro di altra lista determina nullità per contraddittorietà insanabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →