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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26891/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un consorzio industriale, di un avviso di pagamento di euro 153.955,99 relativo a contributi consortili per lo scarico di acque nei canali di un consorzio di bonifica, riferiti agli anni 2008-2014. In primo grado il ricorso fu respinto, ma la CTR riformò la decisione annullando l'avviso, ritenendo che l'atto fosse stato emesso nei confronti del consorzio industriale in qualità di proprietario degli immobili che fruivano dei canali consortili, mentre nel giudizio l'ente impositore aveva poi sostenuto una diversa ragione della pretesa. Il consorzio di bonifica ha ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di precisare in giudizio la ragione della pretesa, e che non vi fosse mutatio libelli ma solo emendatio libelli: la base dell'obbligazione sarebbe rimasta l'utilizzazione degli scarichi consortili, con una precisazione fattuale sulla titolarità dello scarico e non sulla proprietà dei fondi. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, eccezione poi respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che, nel processo tributario, il raffronto va fatto tra la motivazione dell'atto impositivo e le difese svolte dall'ente impositore nel giudizio, poiché le ragioni poste a base dell'atto delimitano il thema decidendum. Nel caso concreto, la difesa dell'ente non ha introdotto un titolo costitutivo diverso della pretesa, ma ha soltanto precisato un aspetto fattuale: non la proprietà dei fondi da cui provenivano le acque, ma la titolarità dello scarico che le convogliava nei canali consortili. Tale precisazione è stata considerata interna alla stessa pretesa originaria e non idonea ad ampliare la materia del contendere. La sentenza della CTR è quindi stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, perché proceda agli ulteriori accertamenti in fatto e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di violazione delle regole processuali, ma la Corte decide principalmente sul diverso thema decidendum nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la CTR avrebbe erroneamente escluso la possibilità di difese integrative dell'ente impositore; la Corte accoglie la censura nei limiti in cui la precisazione difensiva non ha mutato il titolo della pretesa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/processo.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Usato per dichiarare tardiva la memoria difensiva depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dall'eccezione di inammissibilità per asserita carenza di specificità; eccezione ritenuta infondata.

  • art. 116 d.lgs. n. 152 del 2006

    Prevede l'obbligo di contribuire alle spese del consorzio per chi, non associato, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi; il contributo è determinato dal consorzio e comunicato al soggetto utilizzatore.

  • art. 13 l.r. Campania n. 4 del 2003

    Stabilisce che chi utilizza canali consortili come recapito di scarichi deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo delimitano i confini della controversia: l'ente impositore non può difendere la validità dell'atto introducendo un titolo costitutivo della pretesa del tutto diverso da quello enunciato nell'atto stesso.
  • Non ogni variazione delle allegazioni in giudizio integra mutatio libelli: è consentita la precisazione o rettifica di aspetti fattuali che restino coerenti con la medesima causa petendi originaria e non amplino la materia del contendere.
  • Per verificare la legittimità delle difese dell'Amministrazione o dell'ente impositorio occorre confrontare la motivazione dell'atto con le deduzioni svolte in giudizio, accertando se la ricostruzione difensiva rimanga interna alla pretesa originaria.
  • La motivazione dell'atto tributario svolge una duplice funzione: consentire al contribuente di conoscere l'an e il quantum della pretesa e delimitare l'ambito delle difese dell'ente impositore nel successivo giudizio di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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