Cassazione Penale, Sentenza n. 22552/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Morra impugnava il rigetto del reclamo contro la dichiarata inammissibilità della sua richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., contestando che il Tribunale avesse fondato il diniego su mere ipotesi e su una nota della D.D.A. del 14/02/2022 che lo indicava come vicino al clan Contini e al cartello "Alleanza di Secondigliano". Sosteneva di non essere mai stato accusato o condannato per 416-bis, che una informativa D.D.A. del 2017 non lo indicava come appartenente a consorterie e che il Tribunale avrebbe dovuto attivare indagini istruttorie più approfondite invece di attribuirgli l'onere di allegare fatti ormai non a sua conoscenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestà infondatezza e genericità: ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza ampia e coerente nel valorizzare la condanna per sequestro di persona aggravato con finalità di agevolare gruppi camorristici, la mancata collaborazione, la persistenza della proclamazione di innocenza e gli elementi forniti dalla D.D.A. e dalla polizia circa possibili collegamenti familiari con ambienti criminali. Ha inoltre ritenuto irrilevante l'assenza di condanna specifica per 416-bis ove sussista, per la sentenza di condanna, il dato di collegamento con contesti di criminalità organizzata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dispone il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen.
Regola la concessione dei permessi premio; il giudice deve valutare concretamente, alla luce degli elementi individualizzanti, il rischio di ripresa dei collegamenti con la criminalità organizzata prima di concedere il beneficio.
art. 4-bis, comma 1, legge n. 354/1975
La Corte Costituzionale (sent. n. 253/2019) ha parzialmente dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto assoluto di benefici per reati "ostativi" se il detenuto non collabora; di conseguenza non vi è più un divieto automatico ma il giudice deve compiere un esame concreto degli elementi che dimostrino la non attualità dei collegamenti.
art. 416-bis cod. pen.
L'assenza di una condanna formale per associazione mafiosa non è decisiva: ciò che rileva ai fini del diniego è l'esistenza, anche risultante da altra sentenza o dagli elementi processuali, di collegamenti e del rischio di ripresa dei contatti con organizzazioni mafiose.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sulla motivazione: la Corte ha ritenuto la doglianza infondata, confermando che il Tribunale ha fornito adeguata motivazione sul rigetto del reclamo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme allegatamente violate; la Corte ha ritenuto che le censure non superino il vaglio di ammissibilità per genericità e manifestà infondatezza.
art. 125, 192, 234 cod. proc. pen.
Norme procedural-pratiche invocate dal ricorrente: la Corte ha considerato che il Tribunale ha svolto le necessarie valutazioni istruttorie e motivazionali, non essendo rilevanti le obiezioni prospettate.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamata dalla giurisprudenza citata: disciplina i vizi di motivazione; la Corte ha affermato che il ricorso mancava della necessaria specificità e dunque era inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019
Ha inciso sul regime dei benefici per i reati "ostativi", imponendo al giudice un esame individualizzato e concreto della possibilità che il detenuto abbia reciso i rapporti criminali.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022)
Richiama il principio secondo cui, dopo la sentenza costituzionale, il giudice deve verificare gli elementi individualizzanti del percorso rieducativo per desumere la non proiezione a riattivare collegamenti mafiosi.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019)
Conferma che i motivi di ricorso devono avere specificità; censure generiche o in palese contrasto con gli atti sono inammissibili per manifesta infondatezza.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019 il divieto assoluto di benefici per reati c.d. "ostativi" non è più automatico: il giudice deve compiere un esame concreto degli elementi individualizzanti del detenuto.
- La semplice buona condotta carceraria non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di pericolosità; rilevano invece elementi concreti che attestino la interruzione dei collegamenti con la criminalità organizzata (es. collaborazione, resipiscenza dimostrata, elementi investigativi che escludano contatti attuali).
- L'assenza di una condanna per 416-bis non esclude che la giustizia valuti il rischio di ripresa dei contatti sulla base di altre condanne o elementi processuali che mostrino rapporti con contesti criminali.
- Segnalazioni istituzionali recenti (D.D.A., forze di polizia) possono essere decisive anche se divergono da informative più datate; la diversità non impone automaticamente la disapplicazione della più recente.
- Il ricorrente deve articolare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione impugnata; censure vaghe o che non indicano punti chiari dell'erronea motivazione sono spesso dichiarate inammissibili.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o generico il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, se non esenti, a somme a favore della Cassa delle ammende.
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