Cassazione Penale, Ordinanza n. 28051/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava quindi ferma; non viene indicato nel testo il titolo di reato contestato, né il contenuto sostanziale della pena patteggiata oltre alla sua emissione ex art. 444 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Dagli atti emerge che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., quindi in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., cioè la mancata declaratoria di una causa di proscioglimento immediato nonostante il patteggiamento. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e comunque del tutto generico.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza impugnata, emessa in applicazione della pena su richiesta delle parti
indicano il rito del patteggiamento nel quale è stata pronunciata la decisione impugnata
invocato dal ricorrente per chiedere il proscioglimento immediato; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e generico
codice di rito richiamato nella motivazione e nel dispositivo
Massime di principio
- Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che lamenti il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile quando il motivo non sia consentito dalla disciplina del rito o sia formulato in modo generico.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede una censura specifica e autosufficiente; un richiamo meramente assertivo alla norma, senza indicare elementi concreti che impongano l'immediata declaratoria di non punibilità, non supera il vaglio di ammissibilità.
- Nel rito del patteggiamento, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso e condannare il ricorrente alle spese processuali nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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