Cassazione Civile, Ordinanza n. 20320/2025 del 20/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio nei confronti di un condomino per il pagamento di una somma dovuta a titolo di spese condominiali. L'opposizione al decreto era stata rigettata dal Giudice di pace, che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione della delibera assembleare del 14 marzo 2016, avente ad oggetto l'approvazione del consuntivo 2015, del preventivo 2016 e il relativo riparto spese, assumendo che il verbale fosse stato inviato ai condomini il 20 luglio 2016. In appello il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il primo motivo, perché proposto avverso una decisione resa secondo equità senza deduzione di violazioni procedimentali, costituzionali, comunitarie o di principi regolatori della materia. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 339 c.p.c., sostenendo che il motivo di appello conteneva in realtà la censura di violazioni di norme processuali e sostanziali, in particolare degli artt. 115, 113 c.p.c., 1136 e 1137 c.c. e art. 66 disp. att. c.c., oltre alla lesione del principio di partecipazione all'assemblea condominiale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata ricezione del verbale assembleare, che avrebbe impedito il decorso del termine di decadenza per impugnare la delibera. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, poiché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale al difensore: la procura in calce era riferita espressamente ad altra impugnazione e ad altra sentenza di diverso giudizio, con esclusione evidente della riferibilità al presente ricorso. Non ricorrendo un semplice dubbio interpretativo, ma una divergenza assoluta tra procura e provvedimento impugnato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti del condominio rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del difensore che aveva proposto il ricorso privo di valida procura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando d'ufficio il difetto di procura speciale del difensore, perché la procura allegata era riferita in modo inequivoco a un'altra sentenza e a un diverso giudizio di legittimità. Di conseguenza non è stato esaminato il merito dei due motivi di ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del condominio, rimasto intimato. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ponendone l'obbligo a carico dell'avvocato che aveva notificato il ricorso senza valida procura per il giudizio in esame.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamato solo come norma che disciplina la pronuncia secondo equità del giudice di pace nel giudizio di merito.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata nel merito; la Corte non esamina la censura per l'inammissibilità del ricorso.
art. 1136 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della delibera assembleare e alla partecipazione dei condomini.
art. 1137 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma sull'impugnazione delle delibere condominiali e sulla decorrenza del termine di decadenza.
art. 66 disp. att. c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla convocazione e comunicazione dell'assemblea condominiale.
art. 339 c.p.c.
Il Tribunale lo ha applicato per dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza equitativa del Giudice di pace; la Corte non verifica il merito della censura per il difetto di procura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come base del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale indicata come base del secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 365 c.p.c.
Richiede la procura speciale per il ricorso per cassazione; la sua mancanza determina inammissibilità del ricorso.
art. 125 c.p.c.
Richiamato per affermare che la procura deve essere rilasciata prima della notifica del ricorso.
art. 83 c.p.c.
Citato in relazione alla disciplina della procura alle liti e al requisito di specialità, come modificato dalla riforma richiamata nella decisione delle Sezioni Unite.
art. 1367 c.c.
Richiamato quale canone di conservazione del negozio/atto processuale, applicabile nei casi dubbi di interpretazione della procura.
art. 159 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. a sostegno dell'interpretazione conservativa degli atti processuali nei casi dubbi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è requisito indefettibile dello ius postulandi: se il mandato è riferito in modo inequivoco a un diverso processo o a una diversa sentenza, il ricorso è inammissibile senza possibilità di sanatoria attraverso interpretazioni conservative.
- Il principio di conservazione degli atti processuali opera solo in presenza di un effettivo dubbio sulla riferibilità della procura al giudizio di cassazione; non è applicabile quando il tenore della procura esclude con chiarezza la sua riferibilità al procedimento in corso.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto senza valida procura speciale, l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio dalla Corte.
- Se il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di procura, il regime delle spese e dell'ulteriore contributo unificato può gravare sul difensore che ha agito senza valido mandato per quel giudizio.
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