Cassazione Penale, Sentenza n. 4562/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale. Il ricorrente deduce che la Corte d'Appello non avrebbe considerato adeguatamente la documentazione (in particolare il decreto di archiviazione relativo alla denuncia di smarrimento della carta PostePay ritenuta dall'accusa falsa), che avrebbe dovuto introdurre ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. Si censura inoltre violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" e si contesta l'omessa motivazione rispetto alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, alla luce della motivazione alternativa secondo cui il reato avrebbe potuto essere commesso da altro soggetto in concorso con LUONGO (ipotesi che questi avrebbe ceduto la carta a terzi).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riproducessero pedissequamente i rilievi di merito già svolti in appello e non offrisssero una critica puntuale e idonea a dimostrare un vizio di motivazione manifesto (mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta). La Corte ha confermato che non sono deducibili in cassazione doglianze che riguardano la diversa valutazione della prova o la persuasività delle conclusioni del giudice di merito. Quanto alla prospettata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'affermazione di responsabilità in concorso non costituisce trasformazione essenziale del fatto originariamente contestato e non viola il diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento
La Corte ha applicato questo principio per escludere l'ammissibilità di censure che non dimostrano specifici vizi logico-giuridici del provvedimento impugnato ma si limitano a riproporre valutazioni di merito.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà
Conferma il limite della Cassazione: non è luogo per rimettere in discussione la valutazione della prova salvo che emerga un vizio motivazionale manifesto.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 (dep. 2013, Tannoia)
non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato
La Corte ha ritenuto irrilevante l'omesso esame di una censura quando questa è manifestamente priva di fondamento, giustificando così il mancato approfondimento di alcune questioni difensive.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015 (Abruzzese)
non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale
La Corte ha applicato il principio per affermare che la qualificazione della partecipazione (es. concorso morale) non altera sostanzialmente la contestazione iniziale e non lede il diritto di difesa.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019 (Michetti)
non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri
Ulteriore richiamo a confermare che l'affermazione della responsabilità in concorso è compatibile con la contestazione originaria e non comporta sorpresa per la difesa.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre valutazioni di merito già svolte dai giudici di merito senza indicare vizi di motivazione manifesti (mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta).
- La produzione di atti provenienti da procedimenti analoghi o il decreto di archiviazione in altra sede non produce automaticamente ragionevole dubbio: occorre che emergano contraddizioni o elementi che impongano una diversa valutazione logico-giuridica della prova.
- Il rimedio della cassazione non è idoneo per ottenere una nuova comparazione delle prove o per propugnare una diversa plausibile ricostruzione dei fatti; bisogna contestare profili giuridici o motivazionali specifici e manifesti.
- La modifica della qualificazione della responsabilità (es. affermare concorso anziché responsabilità come unico autore) non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, purché la nuova qualificazione sia in continuità con la contestazione originaria e non introduca un fatto essenzialmente diverso.
- Chi impugna in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su errori di diritto o su palesi illogicità/contraddizioni nella motivazione e fornire argomentazioni puntuali che affrontino le ragioni per cui le valutazioni di merito sarebbero insostenibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4451/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4454/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4456/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4458/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4459/2022 del 09/02/2022
- Sentenza penale · 9 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4460/2022 del 09/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →