Sentenza n. 1894/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica ministeriale alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS da 50 MW nel Comune di Fauglia e atti della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di terreni e di alcuni edifici nella località Postignano, hanno impugnato l’autorizzazione ministeriale rilasciata alla società proponente per un impianto BESS da 50 MW, in area agricola, non vincolata, da collegare alla stazione di rete di Acciaiolo. Hanno dedotto, in termini generali, pregiudizi alla salute per esposizione ai campi elettromagnetici e rischio di incidenti rilevanti, alla tranquillità e al godimento dei beni, alle visuali e al valore economico degli immobili, oltre all’inserimento dell’impianto in un contesto agricolo e paesaggistico. Con motivi aggiunti, formulati dopo l’accesso alla documentazione progettuale, hanno proposto ulteriori censure contro l’autorizzazione. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse, nonché l’assenza di specifiche censure contro i pareri favorevoli e la mancata notifica alle amministrazioni che li avevano resi; il Ministero ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per carenza di un interesse concreto e attuale, senza esaminare nel merito le censure di legittimità dell’autorizzazione. Ha applicato i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021: la vicinitas può fondare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse, che richiede l’allegazione di uno specifico pregiudizio personale, attuale e concreto. I ricorrenti non hanno precisato natura e destinazione dei beni, esatta collocazione rispetto all’impianto né l’incidenza dell’opera; la planimetria era incompleta e priva di riferimenti certi e le fotografie non consentivano di identificare i beni o il loro rapporto con l’impianto. Le visure indicavano soprattutto terreni agricoli e non chiarivano l’uso degli edifici. Inoltre, non era stato contestato il parere ARPAT del 10 luglio 2023, secondo cui gli impianti non interferivano con luoghi di permanenza superiore a quattro ore giornaliere e risultavano conformi al D.P.C.M. 8 luglio 2003. Condannati i ricorrenti a pagare alla controinteressata € 3.000,00 oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Visto tutto quanto precede, il ricorso introduttivo e i connessi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a..
La disposizione consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando mancano le condizioni dell’azione, qui individuate nell’interesse concreto e attuale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a.;…
Il ricorrente può precisare e comprovare nel corso del processo il pregiudizio posto in dubbio, nel rispetto del contraddittorio previsto dalla disposizione; nel caso concreto, tuttavia, tale dimostrazione è mancata.
art. 14-quater l. 241/1990
Ciò pur in presenza dei pareri favorevoli resi da tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ha condotto al rilascio dell’autorizzazione unica.
La disposizione è richiamata nel contesto della conferenza di servizi e dei pareri favorevoli, ma la sentenza non ne offre una specifica interpretazione: l’inammissibilità dipende dalla carenza di interesse a ricorrere.
D.P.C.M. 8 luglio 2003
I ricorrenti, peraltro, non hanno impugnato, né altrimenti contestato il parere reso da Arpat in data 10 luglio 2023, nella parte in cui, prendendo in esame la questione delle emissioni elettromagnetiche, afferma che “Tutti gli impianti in progetto non interferiscono con luoghi adibiti a permanenza prolungata superiore a 4 ore/die e, pertanto, è conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003” (cfr. doc. 12 di parte resistente, deposito del 30 aprile 2026).
Il parere ARPAT che attestava la conformità ai limiti applicabili e l’assenza di interferenza con luoghi di permanenza prolungata non è stato contestato ed è stato considerato nel valutare la mancata dimostrazione del pregiudizio dedotto.
Massime di principio
- La vicinitas rispetto all’area interessata da un’opera può concorrere a fondare la legittimazione a impugnare il titolo autorizzatorio, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso: il ricorrente deve allegare uno specifico pregiudizio personale, concreto e attuale, dal quale possa derivare un’utilità dall’annullamento.
- La prova dell’interesse a impugnare un’autorizzazione per un’opera prossima a beni del ricorrente richiede elementi idonei a identificare i beni, la loro natura e destinazione, la collocazione rispetto all’intervento e la concreta incidenza dell’opera; una mera indicazione catastale accompagnata da planimetrie incomplete o fotografie prive di riferimenti utili può non essere sufficiente.
- Le allegazioni generiche di pregiudizi alla salute, al godimento, alla visuale o al valore degli immobili, senza elementi che consentano di collegarli concretamente all’opera autorizzata, non integrano un interesse concreto e attuale all’azione di annullamento.
- L’interesse al ricorso può essere precisato e comprovato nel corso del processo quando sia contestato o rilevato d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio; resta tuttavia onere del ricorrente fornire elementi concreti a sostegno del pregiudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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