Sentenza del 03/03/2015 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI - SENTENZA NON ESECUTIVA - Obbligo di registrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La sentenza deve essere registrata in base al suo contenuto e al suo esito, quando definisce il giudizio accogliendo o respingendo la domanda. Ai fini dell'obbligo di registrazione, sono irrilevanti sia la non esecutività della sentenza sia il mancato passaggio in giudicato. Il passaggio in giudicato rileva soltanto per ottenere l'eventuale rimborso dell'imposta versata in eccedenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata l'applicazione dell'imposta di registro a una sentenza non ancora esecutiva o non passata in giudicato, sostenendo implicitamente che tali caratteristiche potessero escludere l'obbligo di registrazione.
Norme richiamate
Articolo 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, con accoglimento o rigetto della domanda, deve essere sottoposta a registrazione.
L'obbligo di registrazione dipende dal fatto che la sentenza definisca il giudizio e dal suo esito, non dalla sua esecutività o dal passaggio in giudicato. Quest'ultimo costituisce solo la condizione per chiedere l'eventuale rimborso dell'imposta pagata in eccedenza.
Massime di principio
- Una sentenza che definisce il giudizio deve essere registrata anche se non è esecutiva o non è ancora passata in giudicato.
- Per stabilire l'imposta di registro rileva il contenuto dispositivo e l'esito della decisione, non il momento in cui la sentenza diventa definitiva.
- L'impugnazione o la mancanza del passaggio in giudicato non eliminano automaticamente l'obbligo di registrazione.
- Se la decisione definitiva modifica l'imposta dovuta, il passaggio in giudicato può consentire di chiedere il rimborso dell'importo versato in eccedenza.
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