Sentenza n. 922/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza TAR Campania Napoli n. 4072/2025, notificata in data 27.05.2025, resa su ricorso N.R.G. 521/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della condanna al pagamento delle spese legali disposta dalla sentenza TAR Campania Napoli n. 4072/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Campania Napoli n. 4072/2025, notificata il 27 maggio 2025, limitatamente alla condanna del Comune al pagamento delle spese legali. Dopo la proposizione del ricorso, notificato il 12 novembre 2025 e depositato il 14 novembre 2025, il Comune ha effettuato il pagamento mediante bonifico in data 19 novembre 2025. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo tuttavia per la condanna del Comune alle spese del giudizio sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento integrale di quanto dovuto in esecuzione della sentenza azionata ha soddisfatto la pretesa del ricorrente. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate in ragione delle peculiarità del caso concreto. Il Comune è stato comunque condannato alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa, che conduce alla cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo posto a suo carico dal giudicato, viene meno l’interesse alla decisione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione dell’obbligo dedotto in ottemperanza non determina necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese processuali: le spese possono essere compensate in considerazione delle peculiarità del caso concreto, ferma la possibilità di porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato effettivamente versato.
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