Sentenza n. 4049/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento e la declaratoria, previa tutela cautelare, dell’obbligo di provvedere alla fissazione di un appuntamento volto alla formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, a seguito della manifestazione della volontà di richiedere il predetto visto; con ordine all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad di provvedere alla fissazione di un appuntamento all’uopo onde consentire al ricorrente di non accumulare un eccessivo ritardo nell’avvio della frequenza del corso universitario, già iniziato il 22 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e di fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano preiscritto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando l’inerzia dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, alla quale aveva manifestato il 9 settembre 2025 la volontà di richiedere un visto di ingresso per motivi di studio. In particolare, deduceva di non essere riuscito a ottenere un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto e chiedeva l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, con ordine di fissazione dell’appuntamento, anche per evitare ulteriori ritardi nell’avvio del corso universitario iniziato il 22 settembre 2025. Il Ministero resistente ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, documentando che nelle more del giudizio l’appuntamento era stato fissato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’appuntamento presso la sede diplomatica era stato concesso e che tale circostanza, documentata dalla difesa erariale, non era stata specificamente contestata dal ricorrente. L’interessato aveva ottenuto quanto richiesto con l’istanza a provvedere, ossia la possibilità di presentare e formalizzare la domanda di visto dopo la preiscrizione universitaria. Il giudice non ha quindi pronunciato sull’illegittimità originaria del silenzio né ha impartito un ordine propulsivo. Le spese di lite sono state compensate in considerazione dell’elevato flusso di domande affrontato dall’Ambasciata in Pakistan e dell’ingente contenzioso pendente sulla medesima materia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l’amministrazione ha fissato l’appuntamento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando nelle more del processo l’amministrazione adotta l’atto o pone in essere il comportamento richiesto dal ricorrente, consentendogli di conseguire integralmente l’utilità perseguita, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa può integrare, in relazione all’oggetto concreto dell’azione, il soddisfacimento dell’interesse azionato con il ricorso avverso il silenzio, anche se il procedimento sostanziale — come quello relativo al rilascio del visto — deve ancora proseguire.
- La documentazione dell’amministrazione relativa alla sopravvenuta adozione della misura richiesta, se non specificamente contestata dal ricorrente, è idonea a fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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