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Ordinanza

Ordinanza n. 4506/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1749/2022 emessa dal tribunale di roma, sezione lavoro, giudice dott.ssa masi, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 15310/2021, pubblicata in data 23/02/2022, notificata in data 14/04/2022, passata in giudicato. nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202505438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non documentata esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 1749/2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1749/2022 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito, ma non ha depositato memorie né documentazione sui fatti oggetto del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Rilevata l'assenza di memoria e documentazione da parte dell'amministrazione, ha disposto un incombente istruttorio, ordinando l'acquisizione di una relazione sui fatti di causa e assegnando al Ministero il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la documentazione richiesta. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 26 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda di fissazione di una somma di denaro per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide tale domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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