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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-767/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — mBank S.A. contro ML. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 7, paragrafo 1 – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione di un professionista per ottenere la restituzione dell’importo del mutuo versato in forza di un contratto che deve essere annullato – Conseguenze della presentazione di una dichiarazione di compensazione – Rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione – Esercizio effettivo dei diritti procedurali dei consumatori – Principio di effettività – Effetto dissuasivo del divieto delle clausole abusive. — Causa C-767/24

Giurisprudenza europea62024CJ0767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia polacca in cui una banca, dopo l’annullamento di fatto del mutuo per clausole abusive, pretende la restituzione del capitale e la consumatrice oppone la prescrizione, avendo anche presentato una dichiarazione di compensazione. La Corte afferma che il diritto dell’Unione non consente di ricavare automaticamente da tale dichiarazione una rinuncia implicita alla prescrizione. Il giudice nazionale deve evitare che l’esercizio di un diritto procedurale del consumatore sia trasformato, per effetto della giurisprudenza interna, in una rinuncia non consapevole a un’altra tutela.

Tutela dei consumatori: la direttiva 93/13 osta a una regola giurisprudenziale nazionale che fa derivare dalla dichiarazione di compensazione del consumatore la rinuncia implicita alla prescrizione del credito della banca in caso di annullamento del mutuo per clausole abusive.

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, letto alla luce del principio di effettività, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, nel contesto dell’annullamento integrale di un mutuo ipotecario contenente clausole abusive, la presentazione da parte del consumatore di una dichiarazione di compensazione del proprio credito con quello della banca comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione del credito della banca.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, osta a una regola giurisprudenziale nazionale che consideri la sola presentazione, da parte del consumatore, di una dichiarazione di compensazione come rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione del credito azionato dalla banca, senza verificare una volontà libera e informata del consumatore; una siffatta presunzione può impedire o dissuadere il consumatore dall’esercitare utilmente i diritti procedurali connessi all’annullamento del contratto abusivo e compromette l’effetto dissuasivo della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Tutela dei consumatori e compensazione nel mutuo ipotecario annullato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra mBank S.A. e una consumatrice, ML, relativa alla restituzione del capitale di un mutuo ipotecario che deve essere annullato per la presenza di clausole abusive. Il nodo centrale è se, nel quadro della direttiva 93/13, la presentazione di una dichiarazione di compensazione da parte della consumatrice produca anche una rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione del credito vantato dalla banca.

Contesto normativo dell’Unione e diritto nazionale rilevante

La Corte richiama il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva. Il giudice del rinvio segnala inoltre varie disposizioni del codice civile polacco: l’articolo 58, paragrafo 1, sulla nullità degli atti contrari alla legge; gli articoli 117, 118, 123, 405, 410, 498 e 499, in tema di prescrizione, arricchimento senza causa, prestazione indebita e compensazione.

Fatti del procedimento principale

Nel 2006 ML aveva stipulato con mBank un mutuo ipotecario espresso in franchi svizzeri ma rimborsabile in zloty al tasso di cambio applicato dalla banca. Nel 2017 ML aveva chiesto in via bonaria la restituzione di somme che riteneva indebitamente versate per effetto di clausole abusive. Successivamente, nel 2021, la banca aveva agito per ottenere la restituzione del capitale prestato, sostenendo che, essendo nullo il contratto, la consumatrice dovesse rimborsare la somma mutuata in base alle regole dell’arricchimento senza causa.

La questione di diritto posta alla Corte

Il giudice del rinvio osserva che il credito della banca sarebbe prescritto secondo il diritto nazionale, ma ricorda anche una giurisprudenza polacca secondo cui la presentazione di una dichiarazione di compensazione equivarrebbe a rinuncia all’eccezione di prescrizione. Tale interpretazione, secondo il giudice, potrebbe scoraggiare i consumatori dal ricorrere alla compensazione e ridurre l’efficacia della tutela offerta dalla direttiva 93/13.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Ritiene che la domanda contenga elementi sufficienti di fatto e di diritto ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura; la circostanza che la consumatrice abbia successivamente ritirato la dichiarazione di compensazione non rende la questione ipotetica, poiché il giudice nazionale ha spiegato che tale atto conserva comunque rilievo giuridico nel diritto polacco; infine, la pertinenza dell’interpretazione della direttiva 93/13 non può essere esclusa in limine, perché la contestazione sull’applicabilità della direttiva attiene al merito.

Ragionamento della Corte sul principio di effettività

La Corte ricorda che la direttiva 93/13 mira a riequilibrare la posizione di inferiorità del consumatore e impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Pur restando agli ordinamenti nazionali la disciplina delle modalità procedurali, queste non possono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

La Corte osserva che, nel caso concreto, subordinare il beneficio dell’eccezione di prescrizione all’astensione dalla dichiarazione di compensazione limita in concreto un diritto procedurale riconosciuto dal diritto nazionale al consumatore. Una simile regola rischia di dissuadere il consumatore dall’utilizzare uno strumento utile per far valere i propri diritti in conseguenza dell’annullamento del contratto.

Effetto dissuasivo della direttiva 93/13

Secondo la Corte, la giurisprudenza nazionale descritta dal giudice del rinvio compromette anche l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono produrre nei confronti dell’uso di clausole abusive. Se la banca potesse recuperare un credito prescritto solo perché il consumatore ha fatto uso di una tutela procedurale, verrebbero neutralizzati gli effetti dell’annullamento del contratto e il professionista finirebbe per trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito.

Necessità di una volontà libera e informata

La Corte sottolinea che, come avviene per l’eventuale consenso del consumatore a mantenere una clausola abusiva, anche una rinuncia all’eccezione di prescrizione non può essere presunta automaticamente. Occorre una volontà libera e informata; tale esigenza vale a maggior ragione quando il consumatore abbia anche formulato espressamente l’intenzione di avvalersi della prescrizione. La circostanza che il consumatore fosse assistito da un avvocato non modifica questa conclusione.

Obbligo del giudice nazionale

La Corte afferma che il giudice del rinvio deve interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva 93/13 e, se necessario, disapplicare la giurisprudenza nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. In concreto, non può essere ritenuta valida una presunzione di rinuncia implicita alla prescrizione fondata sulla sola dichiarazione di compensazione.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività, osta a una giurisprudenza nazionale secondo cui la presentazione da parte del consumatore di una dichiarazione di compensazione del suo credito con quello della banca comporta la rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione relativa al credito della banca in una vicenda di annullamento integrale del mutuo per clausole abusive.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di mutuo ipotecarioprescrizionecompensazione

Testo integrale

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