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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00519/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Capasso ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Varese che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del GIP di Busto Arsizio che aveva rifiutato la restituzione di gioielli sequestrati nell'ambito di un procedimento per reati tributari e doganali. Il ricorso in Cassazione deduceva omissione e carenza di motivazione da parte del Tribunale del riesame, sostenendo che quest'ultimo non aveva valutato integralmente le ragioni e le prove contrarie indicate dalla difesa (in particolare delle fotocopie di fotografie esibite da Capasso), che avrebbero dimostrato la titolarità e la provenienza degli oggetti. Si lamentava altresì l'illegittimità di una motivazione meramente assertiva e congetturale, e si invocavano violazioni di norme di diritto processuale penale e costituzionale (tra cui riferimenti agli artt. 324, 325, 322-bis, 125 c.p.p. e agli artt. 111 e 125 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo gli argomenti proposti o non consentiti al terzo impugnante (in particolare le censure relative ai presupposti della misura cautelare) o manifestamente infondati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il terzo che chiede la restituzione può censurare solo la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di un suo contributo al reato, non i presupposti generali della misura cautelare. Inoltre la Corte ha ricordato che il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari reali è limitato ai vizi di violazione di legge e non può trasformarsi in una rivalutazione della prova di merito; ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale esplicita adeguatamente le ragioni del rigetto, in particolare sulla insufficiente prova della corrispondenza e dell'origine delle fotografie. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso in Cassazione in materia di misure cautelari reali è esaminabile solo per vizio di violazione di legge; non è consentita la deduzione del vizio di motivazione salvo che la motivazione sia del tutto mancante o radicalmente carente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamato come base delle censure per violazione di legge e vizio della motivazione; la Corte distingue i vizi di motivazione valutabili in Cassazione solo se si traducono in una violazione di legge o in una motivazione completamente carente.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato con riferimento ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione; la mancanza di un percorso argomentativo comprensibile può integrare violazione di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma di riferimento per la determinazione della sanzione in caso di inammissibilità, richiamata in relazione alla facoltà di aumentare la sanzione ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. 103/2017.

  • art. 1, comma 64, L. 103/2017

    Consente di aumentare, oltre il massimo, la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando equitativamente la somma di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato negli elementi di doglianza relativi al giusto processo e alla necessità di motivazione adeguata, ma la Corte ha ritenuto che le censure mosse non comportassero profili di illegittimità costituzionale rilevanti nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo può contestare principalmente la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di un suo contributo al reato; non può, in genere, mettere in discussione i presupposti generali della misura cautelare.
  • In Cassazione, nei procedimenti relativi a misure cautelari reali, il sindacato è limitato ai vizi di legge; la rivalutazione della prova di merito e della valutazione probatoria spetta al giudice del merito e non è oggetto del controllo di legittimità salvo che la motivazione sia talmente carente da configurare violazione di legge.
  • Le deduzioni che si fondano su documenti o atti non allegati al ricorso o non autosufficienti rischiano l'inammissibilità perché impediscono alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze.
  • Quando si offrono fotografie o copie fotografiche per provare la titolarità di beni sequestrati, è necessario dimostrarne la provenienza e la corrispondenza univoca con gli oggetti, altrimenti il giudice del merito può ritenere insufficiente la capacità probatoria di tale materiale.
  • Se la motivazione del giudice del riesame è articolata sulle ragioni per cui la prova non è ritenuta idonea, la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito a meno che non riscontri una totale assenza o un radicale difetto di motivazione.
  • Il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie per ricorso inammissibile o manifestamente infondato è concreto; occorre pertanto valutare attentamente la portata del riesame consentito al terzo prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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