Cassazione Penale, Sentenza n. 25284/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (3 anni per Pietro Fotia, 2 anni per Donato e Francesco Fotia). I ricorrenti deducono violazione di legge e carenza motivazionale: sostengono che il Tribunale di Reggio Calabria aveva già respinto analoga richiesta (13/06/2018), che l'unico elemento nuovo sarebbe un procedimento per trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) che non riguarda tutti i ricorrenti e non prova una strumentalità rispetto ad interessi mafiosi, che sussisterebbe controllo giudiziario della società oggetto del trasferimento e che manca la prova di attualità della pericolosità, anche perché il nuovo procedimento sarebbe prossimo alla prescrizione.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi. Motiva che il precedente decreto di rigetto del Tribunale di Reggio Calabria atteneva a diversa fattispecie (presunta appartenenza a associazione mafiosa) mentre il provvedimento oggi impugnato si fonda sulla lett. b) dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 (indiziati del reato di trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis c.p.), dunque le due decisioni sono autonome. Sottolinea che, nel procedimento di prevenzione, la valutazione dell'attuale pericolosità è autonoma e può mutare alla luce di nuovi elementi. Rileva inoltre che la mera iscrizione come indiziati del reato previsto dall'art. 512-bis è sufficiente per rientrare nella categoria soggettiva della lett. b) dell'art. 4 e legittima l'iscrizione nella categoria criminologica tipizzata, a prescindere da un collegamento con associazioni mafiose. Infine, valorizza la ripetuta intestazione fittizia di società a breve distanza di tempo come indice di perdurante pericolosità anche rispetto a Francesco Fotia, formalmente non indagato ma coinvolto nella gestione. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (art. 4, lett. b)
La lett. b) definisce una categoria soggettiva autonoma: sono rilevanti gli indizi di commissione dei reati elencati (tra cui l'art. 512-bis c.p.). La mera pendenza di un procedimento per tali reati può giustificare l'iscrizione nella categoria criminologica ai fini della misura di prevenzione, indipendentemente dal collegamento con associazioni mafiose
codice penale (art. 512-bis)
Il reato di trasferimento fraudolento di valori è tra le fattispecie che, se vi sono indizi, rientrano nella lett. b) dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 e possono legittimare l'applicazione di misure di prevenzione sulla base della pericolosità attuale
codice di procedura penale (art. 51, comma 3-bis)
Riferimento normativo collegato all'elencazione dei reati che integrano la categoria della lett. b) dell'art. 4 d.lgs. 159/2011; usato per ricondurre determinate fattispecie fra quelle significative ai fini di prevenzione
d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (art. 12-quinquies) / richiamo storico a normativa oggi ricondotta nell'art. 512-bis c.p.
Norma storica richiamata per illustrare la corrispondenza/trasformazione delle fattispecie incriminatrici nella disciplina attuale; funzionale a ricostruire il catalogo dei reati rilevanti
codice penale (art. 418)
Richiamato nell'ambito dell'elenco delle fattispecie rilevanti per la lett. b) quale esempio di delitto inserito nella normativa di riferimento
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 33077 del 21/09/2006, Rv. 235144)
Principio secondo cui la decisione in materia di prevenzione non ha la stessa preclusione di un giudicato penale di merito: la valutazione della pericolosità è specifica e suscettibile di modifica alla luce di nuovi elementi fattuali o argomentativi
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la valutazione riguarda l'attuale pericolosità e non richiede una condanna penale: nuovi fatti o nuovi procedimenti possono giustificare una diversa decisione anche dopo un precedente rigetto
- La pendenza di un procedimento per i reati espressamente indicati nella lett. b) dell'art. 4 d.lgs. 159/2011 (es. art. 512-bis c.p.) è, di per sé, elemento idoneo a ricondurre il soggetto nella categoria criminologica prevista dalla norma e può legittimare misure di prevenzione
- Non è necessario dimostrare un collegamento con associazioni mafiose quando la fattispecie astrattamente rientra nell'elenco della lett. b); la valutazione della strumentalità rispetto ad interessi mafiosi è distinta e non sempre richiesta per l'applicazione della lett. b)
- Condotte ripetute e strumentali (es. intestazioni fittizie di società ripetute nel tempo) costituiscono indici concreti di perdurante pericolosità anche se limitate al compimento di singoli atti negoziali
- La prescrizione o l'avvicinarsi della prescrizione di un reato non esclude automaticamente la rilevanza del procedimento pendente ai fini della misura di prevenzione: conta l'esistenza di indizi attuali di pericolosità
- Le decisioni di merito sulla pericolosità (valutazioni fattuali del giudice di prevenzione) sono soggette a sindacato di legittimità limitato: le stesse sono rivalutabili alla luce di nuovi elementi ma non facilmente censurabili per mera differente apprezzamento di fatto in sede di impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25146/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25155/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25160/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25161/2022 del 01/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →