Corte di giustizia, Ordinanza C-502/24
Order of the Court of 4 October 2024. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-502/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi tratta di un'ordinanza di filtro in materia di disegni o modelli dell'Unione, con cui la Corte ha esaminato la richiesta di Puma SE di far proseguire il ricorso avverso una sentenza del Tribunale sfavorevole in una controversia di nullità dinanzi a EUIPO. La Corte ha ribadito che il ricorrente deve dimostrare in modo preciso perché le censure sollevino una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Poiché Puma si è limitata a dedurre errori del Tribunale e a formulare argomenti generali sull'importanza della tutela dei componenti di prodotto, la domanda è stata respinta. Il ricorso non è stato quindi ammesso a proseguire e Puma SE è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di disegni o modelli comunitari: mancato superamento del filtro di ammissibilità ex articolo 58 bis dello Statuto e articolo 170 b del regolamento di procedura della Corte.
La questione giuridica
Se il ricorso di Puma SE contro la sentenza del Tribunale dovesse essere ammesso a proseguire ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia e dell'articolo 170 b del regolamento di procedura, ossia se le censure dedotte sollevassero una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, in particolare quanto all'articolo 6 e all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento n. 6/2002.
Principio di diritto
La Corte non autorizza il ricorso a proseguire quando la domanda di ammissione non dimostra, con argomenti specifici e concreti, che le censure dedotte sollevino una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione; non bastano affermazioni generali sull'importanza economica della tutela dei disegni o sulla portata della controversia, né la mera denuncia di errori di diritto o di motivazione del Tribunale. Di conseguenza, il ricorso di Puma SE non è stato autorizzato a proseguire e la società sopporta le proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 170 a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002
Ricorso in materia di disegni o modelli comunitari e filtro di ammissibilità
L'ordinanza riguarda un ricorso proposto da Puma SE contro la sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2024, nella causa Puma v EUIPO – Road Star Group (Footwear), con cui era stata respinta l'azione di annullamento contro una decisione della terza commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di nullità. La Corte si pronuncia esclusivamente sulla richiesta di ammettere il ricorso a proseguire ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto.
Contesto processuale
Puma SE aveva impugnato la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione di EUIPO in una controversia tra Puma e Road Star Group relativa alla validità di un disegno o modello comunitario. In sede di impugnazione, poiché il caso rientra tra quelli soggetti al meccanismo di selezione previsto per alcuni ricorsi avverso decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso di EUIPO, la Corte doveva verificare preliminarmente se il ricorso sollevasse una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l'articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia, che subordina la trattazione del ricorso alla previa ammissione;
- gli articoli 170 a e 170 b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della domanda e la decisione sull'ammissione;
- l'articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile alle spese;
- il regolamento n. 6/2002 sui disegni o modelli comunitari, in particolare gli articoli 3, lettera a), 6, 10, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1, lettere b) e d).
Questioni prospettate da Puma SE
A sostegno della domanda di ammissione, Puma deduceva che la sentenza del Tribunale aveva interpretato il regolamento n. 6/2002 in modo tale da creare, in sostanza, tre problemi di portata generale:
- il titolare di un disegno o modello registrato per una parte di prodotto non potrebbe mai opporsi utilmente a un disegno o modello relativo al prodotto finale che incorpora quella parte;
- ciò determinerebbe una discriminazione di fatto a danno delle parti di prodotto rispetto ai prodotti completi;
- il Tribunale avrebbe inoltre motivato in modo insufficiente, in particolare sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.
Inoltre, Puma sosteneva che sussistesse una questione rilevante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione circa la possibilità, nell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002, di prendere eccezionalmente come parametro la portata della protezione del disegno o modello anteriore registrato per una parte di prodotto quando lo si confronta con un disegno o modello successivo relativo al prodotto finale.
Infine, Puma richiamava l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d), sostenendo che, secondo la prassi di EUIPO e la sentenza impugnata, un titolare di disegno o modello anteriore divulgato prima del deposito del disegno successivo non potrebbe difendersi mediante un'azione di nullità contro il modello successivo.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una o più questioni significative per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Tale dimostrazione deve essere concreta, specifica e sufficientemente dettagliata; non è sufficiente invocare in modo astratto l'importanza della materia o la presunta ampiezza delle questioni trattate.
Richiamando la propria giurisprudenza recente, la Corte ribadisce che la domanda di ammissione deve:
- individuare chiaramente i motivi di ricorso;
- indicare con precisione la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- spiegare perché tale questione sia significativa ai fini dell'unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell'Unione;
- se si lamenta la violazione della giurisprudenza, evidenziare in modo puntuale la contraddizione tra le decisioni e le ragioni della sua rilevanza sistemica.
Nel caso di specie, la Corte rileva che Puma si limita a segnalare errori di diritto o di valutazione asseritamente commessi dal Tribunale, ma non dimostra come tali errori, anche se fondati, pongano una questione di rilevanza sistemica per il diritto dell'Unione. Le affermazioni secondo cui il problema andrebbe oltre la controversia concreta e sarebbe importante per molte imprese sono giudicate troppo generiche.
Quanto alla censura relativa alla motivazione, la Corte osserva che anche un difetto o una insufficienza di motivazione può costituire errore di diritto, ma ciò non esonera il ricorrente dall'onere di dimostrare la sussistenza della particolare soglia richiesta dall'articolo 58 bis. Puma non ha spiegato in modo adeguato perché l'eventuale difetto di motivazione del Tribunale avrebbe implicazioni per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la domanda di ammissione non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto. Di conseguenza, il ricorso non è autorizzato a proseguire.
Quanto alle spese, poiché l'ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte, Puma SE è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio desumibile
Nel meccanismo di filtro dei ricorsi avverso alcune decisioni del Tribunale, il ricorrente deve fornire una dimostrazione specifica e concreta della rilevanza sistemica delle questioni sollevate; la mera critica della sentenza impugnata, anche se articolata in termini di errore di diritto o di motivazione, non basta a ottenere l'autorizzazione a proseguire.
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