Ordinanza n. 16/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 02209/2025, resa tra le parti, pubblicata il 09/10/2025 e notificata in pari data, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla DCM S.r.l. per l'annullamento: - dell'atto del 07.07.2025, numero prot. gen. 7498, con cui il Comune di Petralia Sottana ha ritenuto di non dovere adottare provvedimenti inibitori/repressivi con riferimento all'impianto di betonaggio realizzato dalla società controinteressata nel terreno ubicato nella Contrada Irosa, in prossimità dell'omonimo svincolo dell'autostrada A19 Palermo-Catania, in virtù di S.C.I.A. presentata il 29.10.2024; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, allo stato non conosciuto, ivi compreso, ove esistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Sicilia, Sez. III, che aveva annullato l'atto comunale di non adozione di misure inibitorie o repressive sull'impianto di betonaggio
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'atto con cui il Comune di Petralia Sottana, a seguito di interlocuzione e sollecitazione privata, aveva ritenuto di non dover adottare provvedimenti inibitori o repressivi nei confronti dell'impianto di betonaggio realizzato da Euroasfalti S.r.l. sulla base di una SCIA del 28 ottobre 2024. Il TAR aveva accolto il ricorso proposto da DCM S.r.l. e annullato l'atto comunale. Euroasfalti ha appellato la sentenza, chiedendone cautelativamente la sospensione. I motivi d'appello, sostenuti anche dal Comune, investono anzitutto le condizioni dell'azione esercitata in primo grado: l'appellante sostiene che la ricorrente originaria avrebbe cercato di ottenere l'attivazione officiosa di poteri inibitori o repressivi comunali nei confronti di un terzo, senza un interesse legittimo pretensivo direttamente azionabile, e mediante un'azione surrogatoria rispetto all'impugnazione di eventuali atti presupposti lesivi non tempestivamente contestati. Sul piano sostanziale, l'appellante deduce inoltre che l'impianto avrebbe natura provvisoria e precaria, quale impianto di cantiere funzionalmente ed esclusivamente asservito ai lavori di manutenzione straordinaria della galleria Tremonzelli sull'autostrada A19, destinato a cessare e a essere rimosso al termine dell'intervento. È stata altresì dedotta l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dall'immediata esecuzione della sentenza, poiché l'adozione di misure incidenti sull'operatività dell'impianto potrebbe bloccare la fornitura di calcestruzzo e compromettere la continuità del cantiere e la realizzazione dell'intervento infrastrutturale.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del TAR. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non manifestamente infondati i motivi relativi alle condizioni dell'azione, richiamando l'indirizzo secondo cui, in via generale, non è configurabile un interesse legittimo pretensivo azionabile per ottenere l'esercizio di poteri sanzionatori o repressivi dell'amministrazione nei confronti di altri privati; tale impostazione non può essere aggirata mediante un'azione diretta a provocare l'esercizio di poteri officiosi quando la lesione derivi da atti presupposti non tempestivamente impugnati. Ha inoltre ritenuto non implausibile la qualificazione dell'impianto come opera provvisoria e funzionale a uno specifico cantiere, precisando che la precarietà edilizia deve essere verificata in senso funzionale, sulla reale temporaneità dell'esigenza e sull'effettivo vincolo teleologico dell'opera, non sulla sola amovibilità materiale o sull'intenzione dichiarata di rimuoverla. La verifica piena di tali elementi, così come del regime urbanistico-edilizio applicabile, è stata riservata al merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ravvisato un pregiudizio grave e difficilmente reversibile: l'esecuzione della sentenza avrebbe potuto determinare iniziative amministrative incidenti sull'operatività dell'impianto, con blocco della fornitura di calcestruzzo e conseguente interruzione o significativa compromissione dei lavori sulla galleria Tremonzelli. Nel bilanciamento cautelare è stato attribuito rilievo prevalente all'interesse pubblico alla continuità e tempestività dei lavori, alla sicurezza della circolazione e all'affidabilità dell'asse viario A19. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
art. 60 c.p.a.
Richiamato per qualificare la sentenza di primo grado come sentenza resa in forma semplificata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza può essere disposta quando i motivi d'appello presentino una plausibilità non manifestamente infondata e l'immediata esecuzione possa arrecare un pregiudizio grave e difficilmente reversibile, senza anticipare la decisione di merito.
- In via generale, il privato non può pretendere giudizialmente l'esercizio di poteri sanzionatori o repressivi dell'amministrazione nei confronti di un altro privato, salvo la sussistenza di ulteriori presupposti che rendano direttamente azionabile la posizione sostanziale fatta valere.
- L'azione diretta a sollecitare l'esercizio di poteri amministrativi officiosi non può essere utilizzata per eludere l'onere di tempestiva impugnazione degli atti presupposti dai quali il ricorrente assume derivi la lesione.
- La precarietà di un'opera edilizia non dipende dalla sola amovibilità materiale né dalla dichiarata intenzione del proprietario di rimuoverla, ma richiede l'accertamento funzionale della reale temporaneità dell'esigenza soddisfatta e dell'effettivo asservimento dell'opera a un bisogno limitato e non reiterabile.
- Un impianto destinato esclusivamente e funzionalmente alle esigenze di uno specifico cantiere può essere qualificato come precario quando sia oggettivamente destinato a cessare e a essere rimosso con la realizzazione dell'opera cui è asservito; la verifica concreta di tali presupposti spetta alla decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, il rischio di interruzione o grave compromissione di lavori pubblici relativi a un'infrastruttura viaria essenziale può prevalere sull'interesse privato all'immediata esecuzione della sentenza, quando il pregiudizio per la continuità dell'intervento sia grave e difficilmente reversibile.
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