Sentenza n. 6615/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato del 25 giugno 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 25 giugno 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato e la condanna dell'Amministrazione ad adottare un provvedimento conclusivo. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato che il procedimento si era concluso il 9 marzo 2026 con un provvedimento espresso di inammissibilità dell'istanza. Il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonché la liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il procedimento amministrativo si era concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e che il ricorrente aveva dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio. Non è stata quindi esaminata la legittimità del silenzio né il merito del provvedimento di inammissibilità sopravvenuto. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito. Il Tribunale ha inoltre liquidato al difensore del ricorrente euro 903,25 per onorari, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, applicando le riduzioni previste per il gratuito patrocinio e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; la domanda è divenuta improcedibile dopo la conclusione espressa del procedimento e il venir meno dell'interesse del ricorrente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dalla sentenza nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato mediante l'avviso alle parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022
Utilizzato per determinare e ridurre il compenso professionale in relazione alle caratteristiche dell'attività difensiva, al valore indeterminabile della controversia e alla definizione in rito.
art. 130 d.P.R. n. 115/2002
Ha comportato la riduzione della metà del compenso in ragione del gratuito patrocinio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta conclusione del procedimento amministrativo con un provvedimento espresso fa venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio, determinando l'improcedibilità del ricorso quando tale sopravvenienza sia riconosciuta dal ricorrente.
- La conclusione espressa del procedimento durante il giudizio sul silenzio non comporta automaticamente una pronuncia sulla legittimità o sul contenuto del provvedimento sopravvenuto, che resta estraneo all'oggetto del giudizio se non specificamente impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla conclusione del procedimento amministrativo.
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